Regime Forfettario o Ordinario: Quale Conviene nel 2026?
Una domanda che riceviamo costantemente in studio: «meglio forfettario o ordinario?». La risposta non è mai unica. Dipende dai costi reali, dal coefficiente di redditività, dalle detrazioni personali e da chi sono i clienti. In questa guida confrontiamo i due regimi su quindici dimensioni e poi facciamo i conti veri su tre casi: designer, artigiano e consulente.
Di cosa parliamo, in due righe
Il regime forfettario è il regime agevolato introdotto dall'articolo 1, commi 54-89 della Legge 190/2014, riservato alle persone fisiche con ricavi o compensi entro 85.000 euro annui (soglia portata da 65.000 a 85.000 euro dalla Legge 197/2022). Prevede un'imposta sostitutiva del 15% (5% nei primi cinque anni di attività) che assorbe IRPEF, addizionali e IRAP.
Il regime ordinario semplificato, disciplinato dall'art. 18 del DPR 600/1973, è il regime «naturale» per chi sfora la soglia o sceglie di uscirne. Applica IRPEF a scaglioni secondo gli articoli 11-13 del TUIR (DPR 917/1986), con IVA da applicare, contabilità più estesa e tutte le deduzioni e detrazioni ordinarie.
Il confronto su 15 dimensioni
Niente parole vaghe. Mettiamo i due regimi uno accanto all'altro, voce per voce, così si vede dove uno vince e dove perde.
| Dimensione | Forfettario | Ordinario semplificato |
|---|---|---|
| Tassazione sul reddito | Imposta sostitutiva 15% — 5% nei primi 5 anni di nuova attività | IRPEF progressiva 23%-43% (TUIR artt. 11-13) + addizionali regionale e comunale |
| Limite ricavi/compensi | 85.000 € (Legge 197/2022). Decadenza immediata oltre 100.000 € | Nessun limite di ricavi |
| Determinazione reddito | Ricavi × coefficiente ATECO (40-86%), meno contributi versati | Ricavi meno costi inerenti effettivamente sostenuti |
| Costi deducibili | No analitici. Solo i contributi previdenziali obbligatori | Sì, tutti i costi inerenti documentati: affitto, attrezzature, carburante, formazione, dipendenti |
| IVA in fattura | Non si applica (operazione fuori campo IVA art. 1 co. 58 L. 190/2014, natura N2.2) | Si applica al 22% (o aliquote ridotte 4-10%) e si versa periodicamente |
| IVA sugli acquisti | Non detraibile: l'IVA pagata ai fornitori è un costo | Detraibile interamente, fa cumulo con quella a debito |
| Liquidazioni IVA | Nessuna (LIPE non dovuta) | Trimestrali o mensili (LIPE + dichiarazione IVA annuale) |
| Ritenuta d'acconto | Non si applica né si subisce | Si subisce (20% su molte prestazioni professionali) e si applica come sostituto |
| Detrazioni IRPEF personali | No (mutuo, spese mediche, figli a carico non fanno risparmiare imposta sostitutiva) | Sì, tutte quelle previste dal TUIR (artt. 13-16) |
| Contributi previdenziali | Aliquote ordinarie INPS. Possibile riduzione 35% per artigiani e commercianti | Stesse aliquote INPS. Nessuna riduzione del 35% |
| Fatturazione elettronica | Obbligatoria dal 1° gennaio 2024 per tutti | Obbligatoria dal 2019 |
| Contabilità | Registro cronologico ricavi/compensi semplificato | Registri IVA, beni ammortizzabili, eventuale libro giornale |
| Dichiarazione | Redditi PF quadro LM | Redditi PF quadri RE/RG/RF + IVA + IRAP (se dovuta) |
| Scadenze F24 | Saldo + acconti imposta sostitutiva (30/06 e 30/11); contributi INPS | Saldo IRPEF + acconti, IVA trimestrale, addizionali, contributi |
| Studi di settore / ISA | Non applicabili | Applicabili gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale |
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Tre casi reali, con i numeri sul tavolo
I principi astratti servono poco. Mostriamo tre scenari frequenti, con valori plausibili e calcoli verificabili. Le aliquote IRPEF utilizzate sono quelle vigenti per il 2026 (tre scaglioni: 23% fino a 28.000 €, 35% da 28.000 a 50.000 €, 43% oltre).
Designer freelance, 30.000 € di ricavi, costi minimi
- Codice ATECO 74.10.10 — coefficiente di redditività 78%
- Costi reali annui: 1.500 € (abbonamenti software, hosting, contributi camera di commercio)
- Gestione Separata INPS
Stima in forfettario — Reddito imponibile lordo: 30.000 × 78% = 23.400 €. Contributi GS (26,07%): 6.100 € circa. Base imposta sostitutiva: 23.400 − 6.100 = 17.300 €. Imposta sostitutiva 15%: 2.595 €. Totale fiscale + previdenziale: ~8.695 €.
Stima in ordinario — Reddito: 30.000 − 1.500 costi − 6.100 contributi = 22.400 €. IRPEF 23% = 5.152 €. Addizionali stimate: ~600 €. Detrazione lavoro autonomo: ~600 €. Netto IRPEF: ~5.152 €. Totale: ~11.852 €.
Artigiano elettricista, 40.000 € di ricavi, 15.000 € di costi reali
- Codice ATECO 43.21.01 — coefficiente di redditività 67%
- Costi reali: 15.000 € (materiali, furgone, carburante, attrezzature)
- Gestione Artigiani INPS, con riduzione 35% applicabile in forfettario
Stima in forfettario — Reddito imponibile: 40.000 × 67% = 26.800 €. Contributi artigiani (stima al netto della riduzione 35%): ~4.500 €. Base imposta: 26.800 − 4.500 = 22.300 €. Imposta sostitutiva 15%: 3.345 €. Totale: ~7.845 €. Attenzione: il forfettario tassa su 26.800 € anche se i costi reali sono 15.000, perché il coefficiente forza un reddito presunto.
Stima in ordinario — Reddito: 40.000 − 15.000 costi − 6.900 contributi pieni (no sconto 35%) = 18.100 €. IRPEF 23%: 4.163 €. Addizionali: ~500 €. Detrazioni: ~700 €. Totale fiscale + previdenziale: ~10.863 €. Aggiungi gestione contabile (1.200-1.800 €/anno) e IVA al 22% che incide se i clienti sono privati.
Consulente strategico, 70.000 € di ricavi, 5.000 € di costi
- Codice ATECO 70.22.09 — coefficiente di redditività 78%
- Costi reali: 5.000 € (formazione, software, viaggi)
- Mutuo prima casa con interessi passivi 3.500 € (detraibili solo in ordinario)
Stima in forfettario — Reddito imponibile: 70.000 × 78% = 54.600 €. Contributi GS: ~14.200 €. Base imposta: 40.400 €. Imposta sostitutiva 15%: 6.060 €. Totale: ~20.260 €. Niente detrazione sul mutuo.
Stima in ordinario — Reddito: 70.000 − 5.000 − 14.200 = 50.800 €. IRPEF a scaglioni: 23% su 28.000 (6.440) + 35% su 22.000 (7.700) + 43% su 800 (344) = 14.484 €. Detrazione mutuo: 19% su 3.500 = 665 €. Detrazione lavoro autonomo residuale. Addizionali: ~1.000 €. Netto: ~14.819 €. Totale: ~29.019 €.
Flowchart: la scelta in cinque domande
Un percorso decisionale rapido, da usare come prima cernita. Non sostituisce l'analisi puntuale, ma orienta.
Trappole comuni nella scelta
In studio vediamo gli stessi errori ripetersi. Vale la pena segnalarli.
- Confondere ricavi e reddito. Non è tassato il fatturato lordo, ma la base imponibile dopo coefficiente e contributi. Chi guarda solo i ricavi pensa di pagare molto più di quanto pagherà davvero.
- Pensare che l'IVA «risparmiata» sia un guadagno. Il forfettario non applica IVA, ma non la detrae nemmeno sugli acquisti. Se compri molti beni e servizi con IVA, in ordinario recuperi il 22%: a volte fa la differenza.
- Dimenticare l'opzione vincolante. Se da forfettario opti per l'ordinario, il vincolo dura 3 anni (art. 1 co. 70 L. 190/2014). Non si torna indietro a piacere.
- Sottovalutare i costi di gestione dell'ordinario. Commercialista, software di contabilità, liquidazioni IVA, dichiarazione IVA annuale: facilmente 1.500-2.500 €/anno in più rispetto al forfettario. Vanno messi nel conto del confronto.
- Pensare che lo sconto 5% sia automatico. Per accedere all'aliquota agevolata servono tre requisiti (art. 1 co. 65 L. 190/2014): nessuna attività nei 3 anni precedenti, non mera prosecuzione di altra attività, limiti di ricavi se si rileva un'attività preesistente.
- Far rientrare lo «Studio di settore» nel ragionamento. Sono stati sostituiti dagli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità) e in forfettario non si applicano. Eppure capita ancora di sentirne parlare nelle valutazioni.
Quando il forfettario perde davvero
Diciamolo con sincerità: il forfettario non è sempre la scelta migliore. Perde terreno quando i costi reali sono molto alti (oltre il 40-50% dei ricavi a parità di coefficiente), quando ci sono detrazioni IRPEF eccezionali (ristrutturazioni 50-65%, ecobonus, figli numerosi a carico), quando si fattura prevalentemente a soggetti IVA con elevata incidenza di acquisti con IVA detraibile.
Esempio limite: un artigiano edile con 80.000 € di ricavi e 45.000 € di materiali e subappalti. Coefficiente forfettario 86%: tasserebbe su 68.800 €. In ordinario partirebbe da 35.000 € di reddito. La differenza è abissale e l'imposta sostitutiva al 15% non basta a recuperarla.
La scelta non è per sempre
Bene saperlo: si può cambiare regime. Si esce dal forfettario per superamento dei requisiti, per opzione (vincolante 3 anni) o per perdita dei requisiti di accesso. Si rientra negli anni successivi se le condizioni tornano a verificarsi (qui i dettagli sull'uscita).
Il consiglio operativo: ogni anno, a chiusura di esercizio (febbraio-marzo dell'anno successivo), confrontare le due simulazioni con i dati reali. Se il delta è piccolo e in equilibrio, restare nel regime corrente per evitare il vincolo. Se è significativo, valutare il cambio per l'anno in corso.
Domande frequenti del lettore
Posso passare dall'ordinario al forfettario a metà anno?
No. Il cambio di regime ha effetto solo dal 1° gennaio dell'anno successivo, mai retroattivo né in corso d'anno. Va comunicato in dichiarazione dei redditi.
Se ho aperto la P.IVA il 1° dicembre, l'aliquota 5% vale per «sei» anni?
Sì di fatto. L'agevolazione dura 5 periodi d'imposta, ma il primo anno conta anche se l'apertura è del 31 dicembre. Conviene aprire a fine anno solo se non si fattura nulla nei giorni residui, altrimenti si «brucia» un periodo intero.
I contributi versati ma non pagati sono deducibili?
No. Sia in forfettario che in ordinario vale il principio di cassa per i contributi previdenziali: si deducono solo quelli effettivamente versati entro il 31 dicembre dell'anno fiscale.
Posso avere due partite IVA, una forfettaria e una ordinaria?
No. Ogni persona fisica ha una sola partita IVA e un solo regime fiscale. Se svolgi più attività, vanno tutte ricondotte allo stesso regime.
Se sforo 85.000 ma resto sotto 100.000, quando esco dal forfettario?
Dall'anno successivo. Se invece superi 100.000 euro, l'uscita è immediata e dalla fattura che fa eccedere la soglia devi applicare IVA, tenere contabilità e versare ritenute.
Le rendite finanziarie o gli affitti incidono sul limite 85.000?
No. Sono redditi diversi soggetti a regimi propri (cedolare secca, imposta sostitutiva sulle rendite). Concorrono al limite solo ricavi e compensi della partita IVA.
Fonti normative e ufficiali
- Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1 commi 54-89 — Disciplina del regime forfettario
- Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023) — Innalzamento soglia a 85.000 euro
- DPR 29 settembre 1973, n. 600, art. 18 — Contabilità semplificata
- DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), artt. 11-13 — Aliquote IRPEF e detrazioni
- Agenzia delle Entrate — Scheda informativa regime forfetario
- INPS — Gestione Separata: aliquote e versamenti