Limite 85.000 Euro Regime Forfettario: Cosa Succede Se Lo Superi
Nel regime forfettario convivono due soglie di ricavi che cambiano radicalmente la vita del contribuente: 85.000 e 100.000 euro. La prima fa uscire dal regime a partire dall'anno successivo, la seconda fa scattare l'uscita immediata, con effetti retroattivi su IRPEF e con IVA dovuta dalla fattura del superamento. Una distinzione che molti scoprono tardi, spesso a dicembre, quando ormai i giochi sono fatti.
Il limite degli 85.000 euro non è un'invenzione recente: è il risultato dell'innalzamento previsto dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, commi 54-55, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022), che ha ritoccato l'impianto originario tracciato dalla Legge 190/2014, commi 54-89. Il vecchio tetto era 65.000 euro: chi lavora con il forfettario da prima del 2023 ricorda bene quanto fosse stretto. Con l'innalzamento è arrivata anche la clausola dei 100.000 euro, una vera e propria valvola di sicurezza pensata dal legislatore per evitare che il forfettario diventasse un'autostrada verso ricavi molto alti. La Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 32/E del 5 dicembre 2023 ha poi chiarito in modo organico tutte le implicazioni operative.
Ricavi, non fatturato: cosa conta davvero
Prima ancora di parlare di soglie, serve mettere in chiaro un punto su cui inciampano in moltissimi: il limite si riferisce ai ricavi o compensi effettivamente incassati, non alle fatture emesse. Il forfettario segue il principio di cassa, quello che alcuni miei colleghi definiscono "regime del bonifico". Vale ciò che entra in conto, non ciò che è stato fatturato.
Una fattura emessa il 20 dicembre 2025 ma incassata il 10 gennaio 2026 non pesa sul 2025: contribuisce ai ricavi 2026. Specularmente, una fattura datata novembre 2024 ma incassata a febbraio 2025 entra nel computo dell'anno 2025. La differenza tra data fattura e data incasso, in regime ordinario quasi irrilevante, qui diventa la variabile decisiva di fine anno.
Concorrono al calcolo del limite anche due voci che spesso vengono dimenticate: la rivalsa INPS del 4% addebitata in fattura ai clienti (per chi è in Gestione Separata) e l'imposta di bollo da 2 euro quando viene riaddebitata. Entrambe sono considerate ricavi a tutti gli effetti dall'Amministrazione finanziaria. Un dettaglio che, sommato su un anno intero, può spostare la pratica di parecchie migliaia di euro.
Attività iniziata in corso d'anno (ragguaglio 85.000/365). Chi apre partita IVA durante l'anno non ha diritto al limite pieno: la soglia va proporzionata ai giorni effettivi. La formula prevista dalla normativa è (85.000 ÷ 365) × giorni di attività. Apertura 1° luglio: (85.000 ÷ 365) × 184 = 42.849 euro circa. Apertura 1° ottobre: poco meno di 21.500 euro. Sembra ovvio ma il numero di chi se ne accorge a dicembre, calcolando solo a posteriori, è tutt'altro che basso.
Tre casi pratici (didascalici)
Qui di seguito tre situazioni costruite a tavolino per illustrare gli scenari più ricorrenti. I nomi sono di fantasia e i numeri arrotondati per leggibilità.
Anna apre la P.IVA il 15 marzo 2026
Anna avvia un'attività di consulenza marketing il 15 marzo 2026. Dal 15 marzo al 31 dicembre 2026 ci sono 292 giorni. Il suo limite ragguagliato è: (85.000 ÷ 365) × 292 = 67.945 euro. Entro fine anno fattura e incassa 65.000 euro. È sotto soglia di 2.945 euro: resta tranquillamente nel forfettario anche nel 2027. Se però chiudesse l'anno a 70.000 euro incassati — un valore che in regime ordinario non farebbe alcun rumore — nel suo caso scatterebbe l'uscita dal 1° gennaio 2027, perché supera il ragguaglio dei 67.945 euro.
Marco apre la P.IVA il 1° settembre 2026
Marco, sviluppatore software, parte il 1° settembre 2026. Dal 1° settembre al 31 dicembre ci sono 122 giorni. Limite ragguagliato: (85.000 ÷ 365) × 122 = 28.411 euro. A novembre ha già fatturato 25.000 euro a un cliente americano e si vede arrivare un'offerta da 8.000 euro per dicembre. Se incassa entrambe nel 2026 si ritrova a 33.000 euro: oltre il ragguaglio. Soluzione legittima: emettere la fattura per i nuovi 8.000 euro a inizio 2027, oppure concordare col cliente un pagamento a gennaio. Niente artifici, solo programmazione.
Giulia chiude il 2026 a 95.000 euro incassati
Giulia è in forfettario dal 2020, P.IVA aperta da inizio anno: per lei il limite pieno è 85.000 euro. Chiude il 2026 con 95.000 euro di ricavi incassati. Si colloca nella fascia tra 85.001 e 100.000 euro: nessuna conseguenza nel 2026 (imposta sostitutiva su tutto il reddito, nessuna IVA addebitata) e uscita dal forfettario a partire dal 1° gennaio 2027. Da quel momento: fattura elettronica con IVA, contabilità semplificata o ordinaria, IRPEF a scaglioni progressivi. Può rientrare nel forfettario dal 2028 se nel 2027 torna sotto gli 85.000 euro e rispetta gli altri requisiti.
Stefano sfonda il tetto a dicembre
Stefano, artigiano, ha incassato 85.000 euro a ottobre 2026. A dicembre completa una commessa importante e incassa altri 20.000 euro: totale 105.000 euro. Scatta la clausola di uscita immediata prevista dall'art. 1, comma 71 della Legge 190/2014 (come novellato dalla L. 197/2022). Conseguenze: ricalcolo del reddito 2026 in regime ordinario (costi analitici, IRPEF a scaglioni); IVA dovuta sulla fattura che ha causato il superamento e su tutte le successive; obbligo di dichiarazione IVA annuale; rettifica della detrazione IVA sugli acquisti. La fattura del superamento, se già emessa senza IVA, va integrata con nota di variazione in aumento ex art. 26 DPR 633/1972.
Cosa vediamo spesso in studio
Nei mesi di novembre arrivano in studio molti forfettari preoccupati di superare la soglia. Vediamo come ragioniamo con loro. La prima cosa che chiediamo è sempre la stessa: portami l'estratto conto del conto dedicato e dimmi quanto hai effettivamente incassato. Non la lista delle fatture — quella la guardiamo dopo. Perché la differenza tra fatturato e incassato, su un anno, può valere il 10-20% del giro.
Il secondo passaggio è proiettare le fatture in scadenza tra novembre e dicembre. Quante di queste verranno pagate entro il 31 dicembre? Per i clienti pubblici e quelli con cicli lunghi la risposta è quasi sempre "no". Per i clienti privati e B2B medio-piccoli, invece, una parte importante incassa nello stesso mese o nel successivo. A quel punto si costruisce uno scenario: incassato certo + incassato probabile + bonus eventuale. Se la proiezione si avvicina a 80.000 euro, iniziamo a ragionare. Se passa i 90.000 euro e si vede traffico in arrivo, la pianificazione cambia faccia.
Il terzo passaggio è il più delicato: il cliente vuole spostare incassi al 2027? Si può fare, ma con due regole rigide. Primo: la fattura non deve essere ancora stata emessa, perché emessa la fattura il momento impositivo per IVA segue le regole del DPR 633/1972 (anche se il forfettario non addebita IVA, la coerenza documentale è comunque sotto controllo). Secondo: lo spostamento deve essere genuino e documentabile — un accordo scritto con il cliente, un'email, un nuovo termine di pagamento concordato. Non un'invenzione a posteriori.
Scenario A · Ricavi tra 85.001 e 100.000 euro
Quando i ricavi annui superano 85.000 euro ma restano sotto 100.000, la fuoriuscita dal regime avviene dall'anno successivo. Nell'anno in corso non cambia letteralmente nulla: imposta sostitutiva al 5% o 15%, nessuna IVA addebitata in fattura, contabilità semplificata, dichiarativi forfettari. Una situazione confortevole, tutto sommato, perché il contribuente ha 12 mesi per organizzare il passaggio.
Dal 1° gennaio dell'anno successivo si entra in regime ordinario (o semplificato, a seconda dei volumi e della natura dell'attività): fatture con IVA al 22% (o aliquote ridotte dove previste), registri IVA obbligatori, liquidazioni periodiche, IRPEF calcolata a scaglioni progressivi sul reddito al netto dei costi effettivamente sostenuti e documentati. Cambia anche il regime contributivo: i conteggi INPS si fanno sul reddito ordinario, non più sul reddito forfettario.
Per i dettagli previdenziali consigliamo di consultare direttamente il sito INPS, in particolare la sezione dedicata alla propria gestione (Separata, Artigiani, Commercianti, Cassa di categoria).
Scenario B · Ricavi oltre 100.000 euro
Sopra i 100.000 euro la storia cambia radicalmente. La cosiddetta clausola di uscita immediata, introdotta dall'art. 1, comma 71 della L. 190/2014 (come novellato dalla L. 197/2022), prevede la fuoriuscita dal regime nell'anno stesso del superamento. Le implicazioni sono profonde e vanno separate tra IRPEF e IVA.
Effetti sulle imposte dirette (IRPEF)
L'uscita ai fini delle imposte dirette è retroattiva all'intero anno: il reddito viene ricalcolato con le regole ordinarie (ricavi meno costi analitici, documentati, inerenti) e tassato con scaglioni IRPEF progressivi (23% fino a 28.000 euro, 35% fino a 50.000 euro, 43% sopra). Non si può più usare il calcolo forfettario per nessuna parte dell'anno. Vale a dire: anche la fattura di gennaio, emessa quando il contribuente era serenamente sotto soglia, segue le regole ordinarie. Le addizionali regionali e comunali tornano dovute.
Effetti sull'IVA
Sull'IVA il legislatore ha scelto una soluzione meno punitiva: l'imposta si applica a partire dall'operazione che causa il superamento. Tutte le fatture precedenti restano senza IVA. Dalla fattura "incriminata" in poi, il forfettario deve addebitarla al cliente con aliquota ordinaria.
Caso frequente: la fattura che fa scattare la soglia è già stata emessa senza IVA prima dell'incasso. Quando arriva il bonifico, ci si rende conto che il totale degli incassi ha superato 100.000 euro proprio con quel pagamento. Il contribuente deve emettere una nota di variazione in aumento, ai sensi dell'art. 26 del DPR 633/1972, per integrare l'IVA non addebitata. In pratica si emette un documento aggiuntivo con la sola IVA dovuta, che il cliente paga separatamente (e, se soggetto IVA, detrae).
C'è poi un effetto collaterale spesso sottovalutato: il diritto di detrazione dell'IVA sugli acquisti matura dal momento del superamento. Per gli acquisti precedenti (effettuati nell'anno mentre si era ancora forfettari) si può recuperare l'IVA tramite il meccanismo della rettifica della detrazione ex art. 19-bis2 DPR 633/1972, ma solo per beni ammortizzabili e rimanenze esistenti alla data del superamento. Non è mai automatico: serve calcolo analitico.
Attenzione alla cassa per gli acconti. Chi nel 2026 sfora i 100.000 euro a dicembre si trova non solo a ricalcolare il reddito, ma anche a dover versare gli acconti IRPEF 2026 a giugno e novembre 2027 calcolati con il metodo storico (sul reddito 2026 ricalcolato in ordinario). L'impatto di cassa può essere violento. Su questo punto la pianificazione a novembre-dicembre fa la differenza tra una chiusura controllata e un buco di liquidità nel primo semestre dell'anno successivo.
Tabella riepilogativa: sotto 85k vs 85k-100k vs sopra 100k
| Aspetto | Sotto 85.000 € | Tra 85.001 e 100.000 € | Sopra 100.000 € |
|---|---|---|---|
| Uscita dal forfettario | Non si esce | Dall'anno successivo | Immediata, stesso anno |
| IVA | Nessuna IVA in fattura | Nessuna IVA nell'anno in corso | IVA dovuta dalla fattura del superamento |
| IRPEF | Imposta sostitutiva 5% o 15% | Sostitutiva per l'anno in corso, ordinaria dall'anno seguente | IRPEF ordinaria a scaglioni su tutto l'anno |
| Contributi INPS | Su reddito forfettario | Su reddito forfettario nell'anno in corso | Ricalcolati su reddito ordinario |
| Contabilità | Semplificata forfettaria | Semplificata fino al 31/12, poi cambio | Ordinaria/semplificata retroattiva |
| Dichiarazione IVA | Non dovuta | Non dovuta nell'anno | Dovuta per l'anno del superamento |
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Altre cause di uscita dal forfettario
Il superamento dei ricavi è la causa più nota, ma non l'unica. Il regime forfettario si perde anche quando vengono meno altri requisiti, sempre con effetto dall'anno successivo (mai immediato, in questi casi).
Redditi da lavoro dipendente. Se nell'anno precedente sono stati percepiti redditi da lavoro dipendente o assimilati (comprese le pensioni) superiori a 35.000 euro — soglia innalzata dalla Legge di Bilancio 2025, prima era 30.000 — il diritto al forfettario decade. L'eccezione resta quando il rapporto di lavoro si è concluso entro l'anno di riferimento.
Spese per dipendenti e collaboratori. Se le spese per lavoro dipendente, collaborazioni e lavoro accessorio superano i 20.000 euro nell'anno, non si può restare nel forfettario l'anno successivo. È una soglia che colpisce soprattutto chi cresce e inizia a costruire una piccola struttura.
Partecipazioni societarie. Chi partecipa a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari, o chi controlla direttamente o indirettamente una S.r.l. con attività riconducibile alla propria, è escluso dal regime. La verifica della "riconducibilità" si fa su codici ATECO e su prestazioni effettivamente svolte.
Come monitorare il limite durante l'anno
La chiave per evitare sorprese a dicembre è il monitoraggio costante degli incassi. Alcune indicazioni che condividiamo regolarmente con chi ci segue.
Tenere un registro degli incassi mensili. Non basta guardare le fatture emesse: serve un foglio (basta un Google Sheet con tre colonne: data fattura, data incasso, importo) dove annotare l'incasso effettivo. A ottobre-novembre si verifica il totale cumulato e si proiettano gli incassi residui, tenendo d'occhio anche le scadenze fiscali.
Attenzione ai pagamenti di fine anno. Un cliente che salda tre fatture insieme a dicembre può far superare la soglia in un colpo solo. Se il rischio è concreto e ci sono buoni motivi (es. esigenze di pianificazione, periodo di ferie del cliente), è lecito concordare uno spostamento del pagamento a gennaio, purché sia una scelta genuina e documentata, non un artificio.
Non dimenticare rivalsa e bollo. La rivalsa INPS del 4% e il bollo riaddebitato concorrono al calcolo dei ricavi. Su un fatturato di 80.000 euro con rivalsa sistematica, si aggiungono 3.200 euro di rivalsa più i bolli (circa 100-200 euro a seconda del numero di fatture), portando il totale a circa 83.300-83.400 euro: più vicino al limite di quanto si pensi guardando solo l'imponibile.
Calendarizzare un check trimestrale. Tre minuti di lavoro al 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre evitano nove problemi su dieci. A fine settembre, in particolare, si vede già abbastanza chiaramente che tipo di anno sarà e si può ancora intervenire sulle dinamiche di fatturazione del quarto trimestre.
Rientrare nel forfettario dopo l'uscita
Chi esce dal regime forfettario può rientrarvi, ma non da subito. È necessario che nell'anno precedente al rientro si rispettino tutti i requisiti di accesso, incluso il limite degli 85.000 euro di ricavi. Se l'uscita è stata volontaria (opzione esplicita per il regime ordinario), scatta un vincolo minimo triennale: bisogna restare in ordinario per almeno tre anni prima di poter tornare al forfettario (art. 1, comma 70, L. 190/2014).
Chi rientra dopo aver abbandonato il regime non può più beneficiare dell'aliquota agevolata al 5%, anche se non sono ancora trascorsi i 5 anni dall'apertura della partita IVA. L'agevolazione startup si applica solo ai primi 5 anni continuativi.
Quando conviene uscire volontariamente
In alcuni casi restare nel forfettario non è la scelta migliore, anche rispettando i limiti. Il regime ordinario diventa più conveniente quando i costi effettivi dell'attività sono superiori ai costi forfettari determinati dal coefficiente di redditività. Esempio: un professionista con coefficiente 78% e costi reali pari al 40% dei ricavi paga, nel forfettario, imposte su una base imponibile molto più alta della realtà. In ordinario riuscirebbe a dedurre tutto e ridurre il carico.
Nel regime ordinario si recupera anche l'IVA sugli acquisti, si deducono ammortamenti, affitti, attrezzature, formazione, software, costi di marketing. Per chi ha investimenti significativi — uno studio, un magazzino, una flotta, software in abbonamento di un certo peso — l'uscita volontaria diventa strategica, non subita.
Domande frequenti dei lettori
Se a dicembre 2026 ho 84.500 euro incassati e una fattura da 1.000 euro in scadenza, cosa faccio?
Hai due strade. Prima: incassi la fattura e chiudi l'anno a 85.500 euro; nel 2026 non cambia nulla, ma esci dal forfettario dal 1° gennaio 2027. Seconda: concordi con il cliente lo spostamento del pagamento a gennaio 2027, restando sotto soglia nel 2026. La seconda opzione è legittima se non hai già emesso la fattura o se la fattura prevede un termine di pagamento che cade naturalmente a gennaio. Non puoi invece "stracciare" una fattura già emessa per spostarla.
Le ricariche di carburante per spese personali dei familiari rientrano nei ricavi?
No, perché non sono ricavi. La soglia degli 85.000 euro riguarda solo i compensi e ricavi derivanti dall'esercizio dell'attività. Eventuali altri redditi (locazioni, capital gain, dividendi, redditi da lavoro dipendente separati) non concorrono al limite forfettario, ma possono comunque rilevare per altri requisiti di accesso.
Se apro la P.IVA il 30 dicembre 2026 e incasso 5.000 euro entro fine anno, sforo il ragguaglio?
(85.000 ÷ 365) × 2 giorni = 466 euro circa. Quei 5.000 euro fanno sforare ampiamente il ragguaglio. Conseguenza: uscita dal forfettario dal 2027. È il motivo per cui, salvo eccezioni, ha senso evitare aperture a fine dicembre con previsione di incassi immediati: meglio aprire a gennaio.
Devo emettere fattura elettronica anche per piccoli importi?
Sì, dal 2024 l'obbligo di fatturazione elettronica copre tutti i forfettari, senza più la vecchia soglia di esonero a 25.000 euro. Vale anche per fatture da pochi euro.
Se sforo i 100.000 euro a dicembre, devo pagare l'IVA su tutte le fatture dell'anno?
No. L'IVA si applica dalla fattura che causa il superamento in poi. Le fatture precedenti restano senza IVA. Quello che cambia retroattivamente è l'IRPEF: il reddito dell'intero anno viene ricalcolato con regole ordinarie.
Riferimenti normativi. Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, commi 54-89 (impianto base del forfettario); Legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, commi 54-55 (innalzamento soglia a 85.000 euro e clausola dei 100.000); Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (innalzamento soglia dipendenti a 35.000 euro); Circolare Agenzia delle Entrate n. 32/E del 5 dicembre 2023 (chiarimenti operativi); DPR 633/1972, artt. 19-bis2 e 26 (rettifica detrazione e note di variazione).
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