Calcolo Imposta Sostitutiva Regime Forfettario 2026: la guida completa

Imposta sostitutiva: tre parole che intimoriscono chi apre la prima partita IVA, ma che racchiudono una meccanica piuttosto lineare. Aliquota fissa (5% o 15%), base imponibile calcolata a forfait, due scadenze l'anno. In questa guida vediamo come si arriva dal ricavo lordo all'importo da inserire nell'F24, con esempi numerici, codici tributo e le sviste che vediamo ripetersi nei controlli di fine anno.

Da dove nasce l'imposta sostitutiva

L'imposta sostitutiva del regime forfettario non e' una novita': esiste dal 2015 e si fonda sull'articolo 1, commi 64 e 65, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilita' 2015). Il legislatore l'ha pensata per sostituire, in un unico tributo, IRPEF, addizionali regionale e comunale, e IRAP sui redditi prodotti dal forfettario. Niente scaglioni, niente conteggi separati: una percentuale piatta sulla base imponibile.

La denominazione completa che si legge negli atti dell'Agenzia delle Entrate e' "imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive". Nel linguaggio dei commercialisti e' diventata semplicemente "la sostitutiva".

Il principio e' lo stesso che governa altri regimi sostitutivi (cedolare secca sugli affitti, tassazione separata sul TFR): semplificare il calcolo a costo di rinunciare a deduzioni e detrazioni analitiche. Per questo si paga meno percentualmente, ma non si scaricano spese.

Cosa sostituisce davvero (e cosa no)

Sembra una sottigliezza, ma in studio capita ancora oggi di sentirsi chiedere "se pago la sostitutiva non devo piu' versare niente, vero?". La risposta corretta e' articolata.

La sostitutiva chiude il conto su:

  • IRPEF per i redditi prodotti in regime forfettario. Gli altri redditi che eventualmente hai (lavoro dipendente, pensione, locazione non in cedolare) restano tassati con le regole loro proprie.
  • Addizionali regionale e comunale all'IRPEF: non si applicano sui ricavi forfettari, e questo e' un vantaggio non trascurabile (l'aliquota cumulata supera l'1,5% in molti Comuni).
  • IRAP: il forfettario non e' soggetto passivo IRAP, quindi non compila nemmeno la dichiarazione IRAP.

Restano fuori dalla sostitutiva (e quindi si pagano comunque):

  • Contributi previdenziali: INPS Gestione Separata per i professionisti senza cassa, IVS Artigiani/Commercianti per i forfettari iscritti alle gestioni speciali, casse di previdenza per gli iscritti agli albi (Cassa Forense, CNPADC, Inarcassa, ENPAM, ENPAB, ecc.). Non sono imposte: sono contributi assicurativi obbligatori e seguono regole proprie.
  • Imposta di bollo da 2 euro sulle fatture sopra 77,47 euro (DPR 642/1972, art. 13 Tariffa allegata).
  • IMU, TARI, canone RAI e tutti gli altri tributi non sul reddito.
  • Sostituto d'imposta: se il forfettario ha collaboratori (e' un caso non frequentissimo, perche' il limite delle spese per lavoro accessorio e' di 20.000 euro), deve comunque versare ritenute e contributi per loro conto.

Riferimento normativo: Legge 190/2014, art. 1, comma 64: "I contribuenti che si avvalgono del regime forfetario applicano, al reddito imponibile [...] un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, pari al 15 per cento".

Le due aliquote: 5% e 15%

Aliquota agevolata 5% (start-up)

L'aliquota del 5% e' la grande attrattiva del regime per chi parte. Si applica nei primi cinque anni di attivita', a tre condizioni congiunte previste dal comma 65 della L. 190/2014.

  1. Non aver esercitato attivita' di impresa, arte o professione, anche in forma associata o familiare, nei tre anni precedenti l'apertura della partita IVA.
  2. L'attivita' non deve costituire mera prosecuzione di un'altra attivita' precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, salvo il periodo di pratica obbligatoria per l'esercizio di arti o professioni.
  3. Se l'attivita' prosegue quella di un altro soggetto (per esempio per cessione di azienda o di studio professionale), l'ammontare dei ricavi dell'anno precedente di quel soggetto deve essere inferiore a 30.000 euro.

Il quinto anno e' l'ultimo, sempre. Anche se la partita IVA e' stata aperta a novembre del primo anno, quei due mesi contano come "anno uno": il sesto anno solare scatta automaticamente l'aliquota ordinaria. La Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 10/E del 2016 ha chiarito proprio questo punto, che generava interpretazioni divergenti negli anni iniziali del regime.

Sul concetto di "mera prosecuzione" la prassi e' ampia. La Circolare 9/E del 2019 e numerose risposte a interpello successive hanno consolidato un orientamento: si guarda alla sostanza economica, non alla forma. Se cambi codice ATECO ma servi gli stessi clienti con le stesse modalita', e' prosecuzione. Se invece l'attivita' nuova ha un mercato di sbocco realmente diverso, anche con ATECO simile, in genere si salva il 5%.

Aliquota ordinaria 15%

Il 15% e' la sostitutiva "a regime". Si applica dal sesto anno in poi per chi proveniva dal 5%, e da subito per chi non ha mai avuto i requisiti start-up (per esempio chi gia' era artigiano nei tre anni precedenti, o chi continua di fatto un'attivita' di lavoro dipendente con gli stessi clienti).

Confrontato con l'IRPEF ordinaria, che parte dal 23% e arriva al 43%, il 15% resta una delle aliquote piu' favorevoli per i lavoratori autonomi in Europa. Ma il vantaggio reale dipende dalle spese effettive che la tua attivita' sostiene: nel regime ordinario sono deducibili, nel forfettario sono "incluse" nel forfait determinato dal coefficiente di redditivita'.

La base imponibile: la parte che molti sbagliano

Qui si gioca tutto. La sostitutiva non si applica ai ricavi lordi, e nemmeno agli "incassi netti" come pensano molti al primo anno. Si applica alla base imponibile, che si determina in tre passaggi.

Base imponibile = (Ricavi incassati × Coefficiente di redditivita') − Contributi previdenziali deducibili

Primo passaggio — i ricavi. Il forfettario applica il principio di cassa (art. 1 c. 64 L. 190/2014): rilevano gli importi effettivamente incassati nell'anno solare, non quelli fatturati. Una fattura emessa il 28 dicembre e incassata il 15 gennaio dell'anno successivo va imputata al secondo anno. Abbiamo dedicato un articolo intero alla differenza fra ricavi e fatturato: vale la pena leggerlo prima di chiudere l'esercizio.

Secondo passaggio — il coefficiente di redditivita'. E' la percentuale dei ricavi che la legge considera "reddito". Il resto (100% meno il coefficiente) e' considerato "spesa forfettaria" non tassata. I coefficienti sono fissati dall'allegato 4 alla L. 190/2014 e variano dal 40% (commercio al dettaglio, alimentari) all'86% (costruzioni e attivita' immobiliari). I professionisti stanno al 78%, gli artigiani al 67%, gli intermediari del commercio al 62%.

Terzo passaggio — la deduzione dei contributi. I contributi previdenziali obbligatori versati nell'anno (INPS, IVS, casse di categoria) sono interamente deducibili dalla base imponibile. Anche i contributi versati per terzi (es. coniuge collaboratore), nei limiti consentiti dalla normativa. Si deduce quanto effettivamente versato nell'anno, criterio di cassa anche qui: il bollettino INPS pagato il 16 gennaio dell'anno successivo non si deduce nel primo anno.

Esempio guidato di calcolo

Consulente IT, ricavi 40.000 €, coefficiente 78%, contributi versati 6.500 €

Ricavi incassati nell'anno: 40.000 €

Imponibile lordo (ricavi × coefficiente): 40.000 × 78% = 31.200 €

Base imponibile (al netto contributi): 31.200 − 6.500 = 24.700 €

Imposta sostitutiva al 15%: 24.700 × 15% = 3.705 €

Imposta sostitutiva al 5%: 24.700 × 5% = 1.235 €

Tradotto: il consulente in start-up con 40 mila euro di ricavi paga 1.235 euro di sostitutiva. In regime ordinario, sulla stessa base imponibile, pagherebbe oltre 5.700 euro di IRPEF piu' addizionali. Lo strumento giusto per fare la simulazione personalizzata e' il nostro calcolatore gratuito: bastano ricavi e codice ATECO.

Caso pratico 1 — Luca, geometra al secondo anno di attivita'

Luca, geometra di Verona, primo anno chiuso a fine 2025 con ricavi per 28.000 euro. Coefficiente di redditivita' 78%, aliquota 5% (e' nuovo, non aveva mai aperto P.IVA prima). Contributi versati a Inarcassa nel 2025: 4.200 euro.

Base imponibile 2025: (28.000 × 78%) − 4.200 = 21.840 − 4.200 = 17.640 euro.
Sostitutiva dovuta: 17.640 × 5% = 882 euro.

Luca versa 882 euro entro il 30 giugno 2026 a saldo del 2025. Essendo al secondo anno, deve anche calcolare l'acconto 2026: 100% dell'imposta 2025, quindi altri 882 euro in due rate (441 + 441). Esborso fiscale totale a giugno 2026: 882 (saldo) + 441 (prima rata acconto) = 1.323 euro. Seconda rata acconto a novembre: 441 euro.

Codici tributo F24: la lista corretta

L'imposta sostitutiva si versa esclusivamente tramite modello F24, in modalita' telematica obbligatoria per tutti i titolari di partita IVA (Entratel, Fisconline o intermediari abilitati). Niente bollettino postale, niente bonifico al Tesoro.

I codici tributo cambiano a seconda dell'aliquota (5% start-up o 15% ordinaria) e del tipo di versamento (saldo, prima rata acconto, seconda rata acconto). Vanno indicati nella sezione "Erario" del modello, insieme all'anno di riferimento e all'importo a debito.

CodiceDescrizioneAliquota
1790Acconto prima rata15%
1791Acconto seconda rata15%
1792Saldo15%
1793Acconto prima rata start-up5%
1794Acconto seconda rata start-up5%
1795Saldo start-up5%

I codici sono stati istituiti dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 73/E del 2015 e successive modificazioni. L'anno di riferimento e' quello dell'imposta dichiarata: per il saldo 2026 versato a giugno 2027 si scrive "2026", non "2027".

Errore frequente. Usare il codice 1792 (saldo 15%) quando si ha diritto al 5% start-up. L'F24 viene accettato dal sistema, ma in fase di liquidazione automatizzata della dichiarazione l'imposta versata "non quadra" con quella dichiarata in LM e parte una comunicazione di irregolarita'. Si risolve con un'istanza di sgravio, ma sono settimane perse. Verifica sempre l'aliquota effettiva prima di compilare il modello.

Le scadenze: 30 giugno e 30 novembre

Due date all'anno. Da segnare in agenda da gennaio, perche' arrivano comunque.

  • 30 giugno — Saldo dell'anno precedente piu' prima rata di acconto per l'anno in corso (50% dell'acconto totale).
  • 30 novembre — Seconda rata di acconto per l'anno in corso (l'altro 50%).

Il saldo e' il conguaglio dell'imposta effettivamente dovuta per l'anno fiscale chiuso al 31 dicembre precedente, al netto degli acconti gia' versati. L'acconto e' un anticipo sull'imposta dell'anno in corso, calcolato in modo presuntivo sulla base dell'imposta dell'anno precedente.

Come si calcola l'acconto

L'acconto totale e' pari al 100% dell'imposta sostitutiva dichiarata per l'anno precedente (metodo "storico"). Si divide in due rate uguali da versare a giugno e a novembre.

Esistono due regole di soglia che e' bene tenere a mente:

  • Se l'imposta dell'anno precedente e' inferiore a 51,65 euro, l'acconto non e' dovuto. Si paga solo il saldo l'anno dopo.
  • Se l'imposta e' compresa fra 51,65 e 257,52 euro, l'acconto si versa in un'unica soluzione il 30 novembre, senza prima rata a giugno.

In alternativa al metodo storico, e' ammesso il metodo previsionale: si calcola l'acconto su una stima ragionevole dell'imposta che si dovra' a fine anno. E' utile quando si prevede un calo dei ricavi (per esempio per un periodo di malattia o un cliente importante che si interrompe). Attenzione pero': se la previsione si rivela troppo bassa, scattano sanzioni del 10% sull'insufficiente versato.

Rateizzazione e proroga

Il saldo e la prima rata di acconto in scadenza al 30 giugno possono essere rateizzati fino a novembre (rate mensili, ultima entro il 16 novembre), con maggiorazione dello 0,33% mensile dalla seconda rata in poi. E' una facolta' utile per spalmare il carico fiscale, soprattutto per chi ha versato anche i contributi previdenziali alla stessa scadenza.

In alternativa, e' ammessa una proroga di trenta giorni: il versamento puo' essere posticipato al 30 luglio applicando una maggiorazione dello 0,4% sull'importo. Non serve presentare istanza: e' una proroga "di diritto" concessa a tutti i contribuenti che vogliano avvalersene.

Il primo anno: niente acconto, solo saldo l'anno dopo

Una peculiarita' importante riguarda il primo anno di attivita': non si versa alcun acconto. La logica e' semplice e si fonda sull'art. 1 c. 75 L. 190/2014 e sulla Risoluzione AdE 51/E del 2016: l'acconto si calcola sull'imposta dell'anno precedente, ma se il primo anno non c'e' un anno precedente, non c'e' base su cui calcolare l'acconto. Si paga solo il saldo l'anno successivo (entro il 30 giugno del secondo anno) per le imposte maturate sul primo periodo d'imposta.

C'e' pero' un effetto collaterale che spiazza molti: nel secondo anno si pagano saldo del primo anno + due acconti per il secondo, di fatto raddoppiando l'esborso fiscale. E' la "trappola" del doppio versamento che spiegano tutti i commercialisti durante il primo colloquio con i clienti nuovi. Per i dettagli numerici e gli accantonamenti consigliati, vedi la nostra guida sulle tasse del primo anno di forfettario.

Pianificazione finanziaria. Chi nel primo anno ha pagato solo il saldo si trova nel secondo a versare circa il doppio. Mettere da parte ogni mese una quota del fatturato (in genere 15-25% solo per la sostitutiva, 25-35% se si includono i contributi) e' la pratica piu' sicura per evitare sorprese. Un conto corrente dedicato "tasse e contributi" funziona meglio di qualsiasi promemoria mentale.

Sostitutiva vs IRPEF: il confronto numerico

Per capire concretamente il vantaggio fiscale del forfettario, confrontiamo la sostitutiva con quella che si pagherebbe in regime ordinario IRPEF, su una base imponibile di 25.000 euro.

RegimeCalcoloImposta
Forfettario 5%25.000 × 5%1.250 €
Forfettario 15%25.000 × 15%3.750 €
IRPEF ordinaria (scaglione 23%)25.000 × 23%5.750 €
IRPEF + addizionali (~1,7%)5.750 + 425~6.175 €

A parita' di base imponibile, il forfettario al 15% paga circa 2.400 euro in meno rispetto al regime ordinario; al 5% il risparmio sale a oltre 4.900 euro. Va pero' considerato che nel regime ordinario sono deducibili le spese effettive (carburante, telefono, materiali, formazione, viaggi, ammortamenti, locazione studio): per attivita' con spese strutturali elevate, il "forfait" del coefficiente puo' rivelarsi meno conveniente. Per i professionisti con poche spese, il forfettario resta quasi sempre vantaggioso.

Caso pratico 2 — Sara, copywriter freelance, settimo anno

Sara fa la copywriter da sette anni in regime forfettario. Aliquota 15% (i cinque anni di start-up sono scaduti). Ricavi 2025: 52.000 euro, coefficiente 78%, contributi Gestione Separata versati 7.150 euro.

Base imponibile: (52.000 × 78%) − 7.150 = 40.560 − 7.150 = 33.410 euro.
Sostitutiva dovuta 2025: 33.410 × 15% = 5.011,50 euro.

A giugno 2026 versa 5.011,50 euro (saldo) + 2.505,75 euro (prima rata acconto 50%). A novembre 2026 versa altri 2.505,75 euro (seconda rata acconto). Totale uscite fiscali Sara nel 2026: 10.023 euro per imposta. A questo si aggiungono i contributi INPS dovuti sul reddito 2025 (saldo) e gli acconti contributivi sul 2026: per Sara altri 9.000 euro circa, in scadenza alle stesse date.

Compensazione, dichiarazione e quadro LM

L'imposta sostitutiva si dichiara nel quadro LM del modello Redditi PF, da presentare entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento (il modello Redditi 2027 per il periodo d'imposta 2026). Nel quadro LM si indicano:

  • I ricavi distinti per codice ATECO (se l'attivita' rientra in piu' codici).
  • L'applicazione del coefficiente di redditivita'.
  • I contributi previdenziali deducibili.
  • Il calcolo dell'imposta e degli acconti per l'anno successivo.

L'imposta sostitutiva puo' essere compensata in F24 con crediti d'imposta o crediti tributari di altra natura: crediti IVA (raro per il forfettario, che non gestisce IVA), crediti IRPEF di anni precedenti (capita per chi e' uscito dall'ordinario), crediti per bonus fiscali. La compensazione orizzontale entro 5.000 euro non richiede visto di conformita'; sopra questa soglia il visto e' obbligatorio. Per i dettagli vedi la nostra guida alla dichiarazione dei redditi del forfettario.

Errori comuni che vediamo in studio

Lo studio Quadra segue forfettari da oltre dieci anni. Queste sviste tornano ciclicamente, indipendentemente dall'attivita'.

1. Confondere ricavi con fatturato. Si include nel calcolo della base imponibile una fattura emessa a dicembre ma incassata a gennaio dell'anno successivo. Errore: vale il criterio di cassa, conta l'incasso reale.

2. Dimenticare la deduzione contributi. Capita soprattutto a chi compila l'F24 senza fare prima una pre-dichiarazione interna. Si calcola l'imposta su (ricavi × coefficiente) e basta, dimenticando di sottrarre i contributi versati. Il danno e' che si paga troppo: poi in dichiarazione emerge il credito e si recupera, ma sono soldi anticipati allo Stato per niente.

3. Codice tributo 1792 al posto del 1795. Aliquota dichiarata 5% ma versamento con codice del 15%. Il sistema accetta, ma scatta la comunicazione di irregolarita' in fase di controllo automatizzato. Si risolve con istanza di sgravio (anche tramite CIVIS), ma sono settimane perse.

4. Acconto non versato perche' "nel forfettario non si paga". Sviste della prima volta. L'acconto non si paga nel primo anno di attivita': dal secondo anno in poi si versa eccome.

5. Coefficiente di redditivita' sbagliato. Si applica il 78% (professionisti) a chi e' inquadrato come artigiano con coefficiente 67%, o viceversa. Per controllare il proprio coefficiente esatto, l'allegato 4 alla L. 190/2014 e' la fonte di riferimento, e ogni software di fatturazione serio lo recupera in automatico dal codice ATECO impostato in anagrafica.

Sanzioni per omesso o tardivo versamento

L'omesso o tardivo versamento della sostitutiva comporta sanzioni che variano in base al ritardo, definite dal D.Lgs. 471/1997 e dal regime del ravvedimento operoso (D.Lgs. 472/1997, art. 13).

  • Ritardo fino a 14 giorni: 0,1% per giorno di ritardo (max 1,4%) — ravvedimento sprint.
  • Da 15 a 30 giorni: 1,5% — ravvedimento breve.
  • Da 31 a 90 giorni: 1,67%.
  • Oltre 90 giorni: 3,75% (entro l'anno) o 4,29% (entro il termine della dichiarazione) o 5% (oltre).

Si applicano anche gli interessi legali (il tasso e' rivisto annualmente). Il ravvedimento operoso consente di ridurre la sanzione versando spontaneamente prima della contestazione fiscale: e' quasi sempre la mossa giusta quando ci si accorge di un ritardo.

Uscita dal forfettario in corso d'anno

Se durante l'anno si superano i 100.000 euro di ricavi (limite di "uscita immediata" introdotto dalla L. 197/2022), si esce dal regime forfettario dalla fattura del superamento. Da quel punto in poi: IVA in fattura, IRPEF ordinaria, addizionali, eventualmente IRAP. Per i ricavi maturati prima del superamento la sostitutiva resta dovuta, calcolata sulla base proporzionale.

Se invece si supera la soglia di 85.000 euro ma si resta sotto 100.000, l'uscita e' "differita": si resta nel forfettario fino al 31 dicembre, e si passa all'ordinario solo dall'anno successivo. E' il caso piu' frequente nella prassi.

Domande frequenti dei lettori

"Ho aperto la P.IVA a ottobre 2025 con 1.200 euro di ricavi. Devo davvero pagare?"

Si', anche pochi euro di base imponibile generano sostitutiva. Sui 1.200 euro, ipotizzando coefficiente 78% e nessun contributo dedotto (perche' al primo anno spesso si versa poco), la base imponibile e' 936 euro: al 5% sono 46,80 euro di sostitutiva. Inferiore a 51,65 euro: l'acconto non e' dovuto, il saldo si paga entro il 30 giugno 2026. Marginale come importo, ma il modello F24 va comunque presentato.

"Sono al sesto anno: passo al 15% da giugno 2026 o da gennaio?"

Dal 1 gennaio del sesto anno solare. Quindi se hai aperto la P.IVA il 10 marzo 2021, dal 1 gennaio 2026 sei al 15%: tutto il 2026 e' tassato al 15%, anche se in pratica il "compleanno" della partita IVA cade a marzo. E' la Circolare AdE 10/E del 2016 a chiarire il criterio: si guarda all'anno solare, non al periodo di esercizio.

"Posso versare la sostitutiva con il bonus 110% che ho in credito?"

Si', in linea di principio. I crediti d'imposta da Superbonus, ecobonus o sismabonus possono essere usati in compensazione orizzontale per pagare la sostitutiva, tramite F24. Servono pero' due cose: che il credito sia stato regolarmente acquisito (cessione o sconto in fattura) e che la compensazione superiore a 5.000 euro abbia il visto di conformita'. Nella pratica conviene farsi assistere da un commercialista, perche' un errore di compensazione genera sanzioni del 30% sull'importo indebitamente compensato.

"Se chiudo la P.IVA a luglio, l'acconto di novembre devo versarlo lo stesso?"

L'acconto di novembre si calcola sull'imposta dell'anno precedente: se a giugno hai gia' versato la prima rata, la seconda va versata regolarmente a novembre, anche se la P.IVA e' chiusa. In dichiarazione finale (l'anno dopo) emerge che l'imposta effettivamente dovuta sui pochi mesi di attivita' e' inferiore agli acconti versati: si genera un credito che si chiede a rimborso o si compensa con altre imposte personali (IRPEF, IMU su immobili, ecc.).

Riferimenti normativi citati

L. 190/2014, art. 1 commi 54-89 (regime forfettario), commi 64-65 (aliquota sostitutiva e requisiti start-up), comma 75 (acconto), allegato 4 (coefficienti di redditivita'); DPR 600/1973, art. 17 (modalita' di versamento F24); L. 197/2022, art. 1 commi 54-55 (innalzamento limite a 85.000 euro e uscita immediata sopra 100.000); D.Lgs. 471/1997 e D.Lgs. 472/1997 (sanzioni e ravvedimento operoso); Risoluzione AdE 73/E del 2015 (istituzione codici tributo); Circolare AdE 10/E del 2016 e Circolare AdE 9/E del 2019 (chiarimenti applicativi); Risoluzione AdE 51/E del 2016 (acconti primo anno).

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