Calcolo Imposta Sostitutiva Regime Forfettario 2026: la guida completa
Imposta sostitutiva: tre parole che intimoriscono chi apre la prima partita IVA, ma che racchiudono una meccanica piuttosto lineare. Aliquota fissa (5% o 15%), base imponibile calcolata a forfait, due scadenze l'anno. In questa guida vediamo come si arriva dal ricavo lordo all'importo da inserire nell'F24, con esempi numerici, codici tributo e le sviste che vediamo ripetersi nei controlli di fine anno.
Da dove nasce l'imposta sostitutiva
L'imposta sostitutiva del regime forfettario non è una novità: esiste dal 2015 e si fonda sull'articolo 1, commi 64 e 65, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015). Il legislatore l'ha pensata per sostituire, in un unico tributo, IRPEF, addizionali regionale e comunale, e IRAP sui redditi prodotti dal forfettario. Niente scaglioni, niente conteggi separati: una percentuale piatta sulla base imponibile.
La denominazione completa che si legge negli atti dell'Agenzia delle Entrate è "imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive". Nel linguaggio dei commercialisti è diventata semplicemente "la sostitutiva".
Il principio è lo stesso che governa altri regimi sostitutivi (cedolare secca sugli affitti, tassazione separata sul TFR): semplificare il calcolo a costo di rinunciare a deduzioni e detrazioni analitiche. Per questo si paga meno percentualmente, ma non si scaricano spese.
Cosa sostituisce davvero (e cosa no)
Sembra una sottigliezza, ma in studio capita ancora oggi di sentirsi chiedere "se pago la sostitutiva non devo più versare niente, vero?". La risposta corretta è articolata.
La sostitutiva chiude il conto su:
- IRPEF per i redditi prodotti in regime forfettario. Gli altri redditi che eventualmente hai (lavoro dipendente, pensione, locazione non in cedolare) restano tassati con le regole loro proprie.
- Addizionali regionale e comunale all'IRPEF: non si applicano sui ricavi forfettari, e questo è un vantaggio non trascurabile (l'aliquota cumulata supera l'1,5% in molti Comuni).
- IRAP: il forfettario non è soggetto passivo IRAP, quindi non compila nemmeno la dichiarazione IRAP.
Restano fuori dalla sostitutiva (e quindi si pagano comunque):
- Contributi previdenziali: INPS Gestione Separata per i professionisti senza cassa, IVS Artigiani/Commercianti per i forfettari iscritti alle gestioni speciali, casse di previdenza per gli iscritti agli albi (Cassa Forense, CNPADC, Inarcassa, ENPAM, ENPAB, ecc.). Non sono imposte: sono contributi assicurativi obbligatori e seguono regole proprie.
- Imposta di bollo da 2 euro sulle fatture sopra 77,47 euro (DPR 642/1972, art. 13 Tariffa allegata).
- IMU, TARI, canone RAI e tutti gli altri tributi non sul reddito.
- Sostituto d'imposta: se il forfettario ha collaboratori (è un caso non frequentissimo, perché il limite delle spese per lavoro accessorio è di 20.000 euro), deve comunque versare ritenute e contributi per loro conto.
Riferimento normativo: Legge 190/2014, art. 1, comma 64: "I contribuenti che si avvalgono del regime forfetario applicano, al reddito imponibile [...] un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, pari al 15 per cento".
Le due aliquote: 5% e 15%
Aliquota agevolata 5% (start-up)
L'aliquota del 5% è la grande attrattiva del regime per chi parte. Si applica nei primi cinque anni di attività, a tre condizioni congiunte previste dal comma 65 della L. 190/2014.
- Non aver esercitato attività di impresa, arte o professione, anche in forma associata o familiare, nei tre anni precedenti l'apertura della partita IVA.
- L'attività non deve costituire mera prosecuzione di un'altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, salvo il periodo di pratica obbligatoria per l'esercizio di arti o professioni.
- Se l'attività prosegue quella di un altro soggetto (per esempio per cessione di azienda o di studio professionale), i ricavi dell'anno precedente di quel soggetto non devono superare il limite del regime forfettario (oggi 85.000 euro).
Il quinto anno è l'ultimo, sempre. Anche se la partita IVA è stata aperta a novembre del primo anno, quei due mesi contano come "anno uno": il sesto anno solare scatta automaticamente l'aliquota ordinaria. La Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 10/E del 2016 ha chiarito proprio questo punto, che generava interpretazioni divergenti negli anni iniziali del regime.
Sul concetto di "mera prosecuzione" la prassi è ampia. La Circolare 9/E del 2019 e numerose risposte a interpello successive hanno consolidato un orientamento: si guarda alla sostanza economica, non alla forma. Se cambi codice ATECO ma servi gli stessi clienti con le stesse modalità, è prosecuzione. Se invece l'attività nuova ha un mercato di sbocco realmente diverso, anche con ATECO simile, in genere si salva il 5%.
Chi ha diritto al 5%: tre situazioni tipiche
Il 5% spetta. Giulia è stata dipendente come grafica in un'agenzia fino a dicembre 2025. A marzo 2026 apre la partita IVA come designer freelance e lavora per clienti diversi dall'ex datore, con autonomia su tempi e prezzi. Nessuna attività nei tre anni precedenti, nessuna prosecuzione del lavoro dipendente: applica il 5% dal 2026 al 2030.
Il 5% non spetta. Luca ha chiuso la partita IVA da consulente informatico a dicembre 2024 e ne apre una nuova a febbraio 2026 per gli stessi servizi. Nei tre anni precedenti ha esercitato attività professionale e, in più, la nuova attività prosegue la precedente: si parte dal 15%. Chiudere e riaprire per "ripartire dal 5%" non funziona.
Rischio doppio. Marco lascia una software house a maggio 2026, apre la partita IVA e fattura il 90% all'ex datore. Oltre alla probabile "mera prosecuzione" (niente 5%), fatturare prevalentemente all'ex datore dei due anni precedenti è una causa di esclusione dal forfettario stesso (art. 1, comma 57, lett. d-bis): va monitorato fin dal primo anno.
- Non fanno perdere il 5%: il periodo di pratica obbligatoria per accedere a una professione; le prestazioni occasionali svolte senza partita IVA; il cambio di codice ATECO durante il quinquennio (il conteggio dei cinque anni prosegue dall'apertura).
- Fanno perdere il 5%: uscire dal forfettario durante il quinquennio (se poi rientri, gli anni residui al 5% non si recuperano); la chiusura e riapertura "tattica" della stessa attività.
- Il 5% riguarda solo l'imposta. I contributi previdenziali si pagano per intero con le aliquote della propria gestione: artigiani e commercianti possono però chiedere la riduzione del 35% dei contributi.
Aliquota ordinaria 15%
Il 15% è la sostitutiva "a regime". Si applica dal sesto anno in poi per chi proveniva dal 5%, e da subito per chi non ha mai avuto i requisiti start-up (per esempio chi già era artigiano nei tre anni precedenti, o chi continua di fatto un'attività di lavoro dipendente con gli stessi clienti).
Confrontato con l'IRPEF ordinaria, che parte dal 23% e arriva al 43%, il 15% resta una delle aliquote più favorevoli per i lavoratori autonomi in Europa. Ma il vantaggio reale dipende dalle spese effettive che la tua attività sostiene: nel regime ordinario sono deducibili, nel forfettario sono "incluse" nel forfait determinato dal coefficiente di redditività.
Il passaggio al sesto anno è automatico: non si comunica nulla, cambia solo l'aliquota. Attenzione però agli acconti: il primo anno al 15% gli acconti si calcolano sull'imposta dell'anno precedente, che era al 5%, quindi risultano bassi e il saldo dell'anno dopo sarà più pesante del solito.
| Ricavi annui | Base imponibile | Imposta al 5% | Imposta al 15% | Differenza in 5 anni |
|---|---|---|---|---|
| 30.000 € | 17.300 € | 865 € | 2.595 € | circa 8.650 € |
| 50.000 € | 28.833 € | 1.442 € | 4.325 € | circa 14.400 € |
| 80.000 € | 46.132 € | 2.307 € | 6.920 € | circa 23.000 € |
Stima per un professionista con coefficiente 78% iscritto alla Gestione Separata (26,07%), a regime: contributi dedotti pari a quelli dovuti sull'anno, ricavi costanti per cinque anni.
La base imponibile: la parte che molti sbagliano
Qui si gioca tutto. La sostitutiva non si applica ai ricavi lordi, e nemmeno agli "incassi netti" come pensano molti al primo anno. Si applica alla base imponibile, che si determina in tre passaggi.
Primo passaggio — i ricavi. Il forfettario applica il principio di cassa (art. 1 c. 64 L. 190/2014): rilevano gli importi effettivamente incassati nell'anno solare, non quelli fatturati. Una fattura emessa il 28 dicembre e incassata il 15 gennaio dell'anno successivo va imputata al secondo anno. Cosa entra nei ricavi e cosa no è spiegato nella guida al limite di 85.000 euro: vale la pena rileggerlo prima di chiudere l'anno.
Secondo passaggio — il coefficiente di redditività. È la percentuale dei ricavi che la legge considera "reddito". Il resto (100% meno il coefficiente) è considerato "spesa forfettaria" non tassata. I coefficienti sono fissati dall'allegato 4 alla L. 190/2014 e variano dal 40% (commercio al dettaglio, alimentari) all'86% (costruzioni e attività immobiliari). I professionisti stanno al 78%, gli artigiani al 67%, gli intermediari del commercio al 62%.
Terzo passaggio — la deduzione dei contributi. I contributi previdenziali obbligatori versati nell'anno (INPS, IVS, casse di categoria) sono interamente deducibili dalla base imponibile. Anche i contributi versati per terzi (es. coniuge collaboratore), nei limiti consentiti dalla normativa. Si deduce quanto effettivamente versato nell'anno, criterio di cassa anche qui: il bollettino INPS pagato il 16 gennaio dell'anno successivo non si deduce nel primo anno.
Esempio guidato di calcolo
Consulente IT, ricavi 40.000 €, coefficiente 78%, contributi versati 6.500 €
Ricavi incassati nell'anno: 40.000 €
Imponibile lordo (ricavi × coefficiente): 40.000 × 78% = 31.200 €
Base imponibile (al netto contributi): 31.200 − 6.500 = 24.700 €
Imposta sostitutiva al 15%: 24.700 × 15% = 3.705 €
Imposta sostitutiva al 5%: 24.700 × 5% = 1.235 €
Tradotto: il consulente in start-up con 40 mila euro di ricavi paga 1.235 euro di sostitutiva. In regime ordinario, sulla stessa base imponibile, pagherebbe circa 5.700 euro di IRPEF lorda (prima delle detrazioni), più le addizionali. Lo strumento giusto per fare la simulazione personalizzata è il nostro calcolatore gratuito: bastano ricavi e codice ATECO.
Caso pratico 1 — Luca, geometra al secondo anno di attività
Luca, geometra di Verona, primo anno chiuso a fine 2025 con ricavi per 28.000 euro. Coefficiente di redditività 78%, aliquota 5% (è nuovo, non aveva mai aperto P.IVA prima). Contributi versati alla Cassa Geometri (CIPAG) nel 2025: 4.200 euro.
Base imponibile 2025: (28.000 × 78%) − 4.200 = 21.840 − 4.200 = 17.640 euro.
Sostitutiva dovuta: 17.640 × 5% = 882 euro.
Luca versa 882 euro entro il 30 giugno 2026 a saldo del 2025. Essendo al secondo anno, deve anche calcolare l'acconto 2026: 100% dell'imposta 2025, quindi altri 882 euro in due rate (441 + 441). Esborso fiscale totale a giugno 2026: 882 (saldo) + 441 (prima rata acconto) = 1.323 euro. Seconda rata acconto a novembre: 441 euro.
Codici tributo F24: la lista corretta
L'imposta sostitutiva si versa esclusivamente tramite modello F24, in modalità telematica obbligatoria per tutti i titolari di partita IVA (Entratel, Fisconline o intermediari abilitati). Niente bollettino postale, niente bonifico al Tesoro.
I codici tributo cambiano a seconda dell'aliquota (5% start-up o 15% ordinaria) e del tipo di versamento (saldo, prima rata acconto, seconda rata acconto). Vanno indicati nella sezione "Erario" del modello, insieme all'anno di riferimento e all'importo a debito.
| Codice | Descrizione | Aliquota |
|---|---|---|
| 1790 | Acconto prima rata | 15% |
| 1791 | Acconto seconda rata | 15% |
| 1792 | Saldo | 15% |
| 1793 | Acconto prima rata start-up | 5% |
| 1794 | Acconto seconda rata start-up | 5% |
| 1795 | Saldo start-up | 5% |
I codici sono stati istituiti dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 73/E del 2015 e successive modificazioni. L'anno di riferimento è quello dell'imposta dichiarata: per il saldo 2026 versato a giugno 2027 si scrive "2026", non "2027".
Errore frequente. Usare il codice 1792 (saldo 15%) quando si ha diritto al 5% start-up. L'F24 viene accettato dal sistema, ma in fase di liquidazione automatizzata della dichiarazione l'imposta versata "non quadra" con quella dichiarata in LM e parte una comunicazione di irregolarità. Si risolve con un'istanza di sgravio, ma sono settimane perse. Verifica sempre l'aliquota effettiva prima di compilare il modello.
Le scadenze: 30 giugno e 30 novembre
Due date all'anno. Da segnare in agenda da gennaio, perché arrivano comunque.
- 30 giugno — Saldo dell'anno precedente più prima rata di acconto per l'anno in corso (50% dell'acconto totale).
- 30 novembre — Seconda rata di acconto per l'anno in corso (l'altro 50%).
Il saldo è il conguaglio dell'imposta effettivamente dovuta per l'anno fiscale chiuso al 31 dicembre precedente, al netto degli acconti già versati. L'acconto è un anticipo sull'imposta dell'anno in corso, calcolato in modo presuntivo sulla base dell'imposta dell'anno precedente.
Come si calcola l'acconto
L'acconto totale è pari al 100% dell'imposta sostitutiva dichiarata per l'anno precedente (metodo "storico"). Si divide in due rate uguali da versare a giugno e a novembre.
Esistono due regole di soglia che è bene tenere a mente:
- Se l'imposta dell'anno precedente è inferiore a 51,65 euro, l'acconto non è dovuto. Si paga solo il saldo l'anno dopo.
- Se l'imposta è compresa fra 51,65 e 257,52 euro, l'acconto si versa in un'unica soluzione il 30 novembre, senza prima rata a giugno.
In alternativa al metodo storico, è ammesso il metodo previsionale: si calcola l'acconto su una stima ragionevole dell'imposta che si dovrà a fine anno. È utile quando si prevede un calo dei ricavi (per esempio per un periodo di malattia o un cliente importante che si interrompe). Attenzione però: se la previsione si rivela troppo bassa, sulla differenza non versata si applica la sanzione per insufficiente versamento (25% dal settembre 2024), riducibile con il ravvedimento operoso, più gli interessi.
Rateizzazione e proroga
Il saldo e la prima rata di acconto in scadenza al 30 giugno possono essere rateizzati fino a novembre (rate mensili, ultima entro il 16 novembre), con maggiorazione dello 0,33% mensile dalla seconda rata in poi. È una facoltà utile per spalmare il carico fiscale, soprattutto per chi ha versato anche i contributi previdenziali alla stessa scadenza.
In alternativa, è ammessa una proroga di trenta giorni: il versamento può essere posticipato al 30 luglio applicando una maggiorazione dello 0,4% sull'importo. Non serve presentare istanza: è una proroga "di diritto" concessa a tutti i contribuenti che vogliano avvalersene.
Il primo anno: niente acconti, ma il secondo anno si paga doppio
Nel primo anno di attività non si versano acconti: l'acconto si calcola sull'imposta dell'anno precedente e, per chi ha appena aperto, quell'imposta non c'è. Le imposte del primo anno si pagano tutte a saldo, entro il 30 giugno dell'anno dopo.
Il rovescio della medaglia arriva nel secondo anno: a giugno si versano il saldo del primo anno e la prima rata di acconto del secondo, a novembre la seconda rata. In dodici mesi si paga quindi circa il doppio dell'imposta maturata nel primo anno. E c'è un secondo effetto che molti scoprono tardi: i contributi si deducono nell'anno in cui si pagano, quindi nel primo anno la Gestione Separata (che si versa solo l'anno dopo) non riduce la base imponibile.
Esempio — Sofia apre a giugno 2026
Sviluppatrice web, coefficiente 67%, Gestione Separata, aliquota 5%. Nel 2026 incassa 30.000 euro. Base imponibile: 30.000 × 67% = 20.100 euro, senza deduzione di contributi perché nel 2026 non ne ha versati. Imposta sostitutiva 2026: 1.005 euro. Contributi Gestione Separata dovuti sul 2026: circa 5.240 euro.
Nel 2026 non versa nulla. A giugno 2027 paga il saldo dell'imposta 2026 (1.005 euro) più la prima rata di acconto 2027 (502,50 euro), e per i contributi il saldo 2026 (5.240 euro) più la prima rata di acconto (40%, circa 2.096 euro): circa 8.840 euro in tutto. A novembre 2027 le seconde rate: 502,50 euro di imposta e circa 2.096 euro di contributi. I contributi versati nel 2027 si dedurranno dal reddito 2027.
- Gestione Separata: stessa logica dell'imposta, niente acconti nel primo anno e saldo l'anno dopo; dal secondo anno l'acconto è pari all'80% dei contributi dell'anno precedente, in due rate uguali.
- Artigiani e commercianti: i contributi fissi sul minimale si pagano già dal primo anno, in quattro rate (16 maggio, 20 agosto per la proroga estiva, 16 novembre, 16 febbraio), anche con ricavi bassi; si conguaglia l'anno dopo solo la parte eccedente il minimale. Essendo versati nell'anno, questi contributi si deducono subito.
- Casse professionali: ogni cassa ha il proprio regolamento, spesso con minimi ridotti nei primi anni: va verificato caso per caso.
Accantonare ogni mese. La difesa più semplice contro il doppio versamento è spostare ogni mese una quota degli incassi su un conto separato: indicativamente il 25-30% dei ricavi per un professionista in Gestione Separata, qualcosa in meno per artigiani e commercianti con coefficiente basso. La percentuale giusta dipende da coefficiente, aliquota e cassa: il calcolatore ti dà il valore sul tuo caso.
Sostitutiva vs IRPEF: il confronto numerico
Per capire concretamente il vantaggio fiscale del forfettario, confrontiamo la sostitutiva con quella che si pagherebbe in regime ordinario IRPEF, su una base imponibile di 25.000 euro.
| Regime | Calcolo | Imposta |
|---|---|---|
| Forfettario 5% | 25.000 × 5% | 1.250 € |
| Forfettario 15% | 25.000 × 15% | 3.750 € |
| IRPEF ordinaria (scaglione 23%) | 25.000 × 23% | 5.750 € |
| IRPEF + addizionali (~1,7%) | 5.750 + 425 | ~6.175 € |
A parità di base imponibile, il forfettario al 15% paga circa 2.400 euro in meno rispetto al regime ordinario; al 5% il risparmio sale a oltre 4.900 euro. Va però considerato che nel regime ordinario sono deducibili le spese effettive (carburante, telefono, materiali, formazione, viaggi, ammortamenti, locazione studio): per attività con spese strutturali elevate, il "forfait" del coefficiente può rivelarsi meno conveniente. Per i professionisti con poche spese, il forfettario resta quasi sempre vantaggioso.
Caso pratico 2 — Sara, copywriter freelance, settimo anno
Sara fa la copywriter da sette anni in regime forfettario. Aliquota 15% (i cinque anni di start-up sono scaduti). Ricavi 2025: 52.000 euro, coefficiente 78%, contributi Gestione Separata versati 7.150 euro.
Base imponibile: (52.000 × 78%) − 7.150 = 40.560 − 7.150 = 33.410 euro.
Sostitutiva dovuta 2025: 33.410 × 15% = 5.011,50 euro.
A giugno 2026 versa 5.011,50 euro (saldo) + 2.505,75 euro (prima rata acconto 50%). A novembre 2026 versa altri 2.505,75 euro (seconda rata acconto). Totale uscite fiscali Sara nel 2026: 10.023 euro per imposta. A questo si aggiungono i contributi INPS dovuti sul reddito 2025 (saldo) e gli acconti contributivi sul 2026: per Sara altri 9.000 euro circa, in scadenza alle stesse date.
Compensazione, dichiarazione e quadro LM
L'imposta sostitutiva si dichiara nel quadro LM del modello Redditi PF, da presentare entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento (il modello Redditi 2027 per il periodo d'imposta 2026). Nel quadro LM si indicano:
- I ricavi distinti per codice ATECO (se l'attività rientra in più codici).
- L'applicazione del coefficiente di redditività.
- I contributi previdenziali deducibili.
- Il calcolo dell'imposta e degli acconti per l'anno successivo.
L'imposta sostitutiva può essere compensata in F24 con crediti d'imposta o crediti tributari di altra natura: crediti IVA (raro per il forfettario, che non gestisce IVA), crediti IRPEF di anni precedenti (capita per chi è uscito dall'ordinario), crediti per bonus fiscali. La compensazione orizzontale entro 5.000 euro non richiede visto di conformità; sopra questa soglia il visto è obbligatorio. Per i dettagli vedi la nostra guida alla dichiarazione dei redditi del forfettario.
Errori comuni che vediamo in studio
Lo studio Quadra segue forfettari da oltre dieci anni. Queste sviste tornano ciclicamente, indipendentemente dall'attività.
1. Confondere ricavi con fatturato. Si include nel calcolo della base imponibile una fattura emessa a dicembre ma incassata a gennaio dell'anno successivo. Errore: vale il criterio di cassa, conta l'incasso reale.
2. Dimenticare la deduzione contributi. Capita soprattutto a chi compila l'F24 senza fare prima una pre-dichiarazione interna. Si calcola l'imposta su (ricavi × coefficiente) e basta, dimenticando di sottrarre i contributi versati. Il danno è che si paga troppo: poi in dichiarazione emerge il credito e si recupera, ma sono soldi anticipati allo Stato per niente.
3. Codice tributo 1792 al posto del 1795. Aliquota dichiarata 5% ma versamento con codice del 15%. Il sistema accetta, ma scatta la comunicazione di irregolarità in fase di controllo automatizzato. Si risolve con istanza di sgravio (anche tramite CIVIS), ma sono settimane perse.
4. Acconto non versato perché "nel forfettario non si paga". Sviste della prima volta. L'acconto non si paga nel primo anno di attività: dal secondo anno in poi si versa eccome.
5. Coefficiente di redditività sbagliato. Si applica il 78% (professionisti) a chi è inquadrato come artigiano con coefficiente 67%, o viceversa. Per controllare il proprio coefficiente esatto, l'allegato 4 alla L. 190/2014 è la fonte di riferimento, e ogni software di fatturazione serio lo recupera in automatico dal codice ATECO impostato in anagrafica.
Sanzioni per omesso o tardivo versamento
L'omesso o tardivo versamento della sostitutiva comporta sanzioni che variano in base al ritardo, definite dal D.Lgs. 471/1997 e dal regime del ravvedimento operoso (D.Lgs. 472/1997, art. 13).
Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 la sanzione piena per omesso versamento è il 25% (dimezzata se il ritardo non supera 90 giorni). Con il ravvedimento operoso la sanzione si riduce così:
- Entro 14 giorni: circa 0,083% per ogni giorno di ritardo — ravvedimento sprint.
- Dal 15° al 30° giorno: 1,25%.
- Dal 31° al 90° giorno: 1,39% circa.
- Oltre 90 giorni: 3,125% entro il termine della dichiarazione dell'anno della violazione, 3,57% entro quello dell'anno successivo, 4,17% oltre.
Si applicano anche gli interessi legali (il tasso è rivisto annualmente). Il ravvedimento operoso consente di ridurre la sanzione versando spontaneamente prima della contestazione fiscale: è quasi sempre la mossa giusta quando ci si accorge di un ritardo.
Uscita dal forfettario in corso d'anno
Se durante l'anno si superano i 100.000 euro di ricavi (limite di "uscita immediata" introdotto dalla L. 197/2022), si esce dal regime forfettario nell'anno stesso. L'IVA si applica dall'operazione che fa superare la soglia, mentre ai fini delle imposte dirette il reddito dell'intero anno va ricalcolato con le regole ordinarie (costi effettivi, IRPEF a scaglioni e addizionali): la sostitutiva non si applica più nemmeno ai ricavi incassati prima del superamento. I dettagli sono nella guida al limite di 85.000 euro.
Se invece si supera la soglia di 85.000 euro ma si resta sotto 100.000, l'uscita è "differita": si resta nel forfettario fino al 31 dicembre, e si passa all'ordinario solo dall'anno successivo. È il caso più frequente nella prassi.
Domande frequenti
"Ho aperto la P.IVA a ottobre 2025 con 1.200 euro di ricavi. Devo davvero pagare?"
Sì, anche pochi euro di base imponibile generano sostitutiva. Sui 1.200 euro, ipotizzando coefficiente 78% e nessun contributo dedotto (perché al primo anno spesso si versa poco), la base imponibile è 936 euro: al 5% sono 46,80 euro di sostitutiva. Inferiore a 51,65 euro: l'acconto non è dovuto, il saldo si paga entro il 30 giugno 2026. Marginale come importo, ma il modello F24 va comunque presentato.
"Sono al sesto anno: passo al 15% da giugno 2026 o da gennaio?"
Dal 1 gennaio del sesto anno solare. Quindi se hai aperto la P.IVA il 10 marzo 2021, dal 1 gennaio 2026 sei al 15%: tutto il 2026 è tassato al 15%, anche se in pratica il "compleanno" della partita IVA cade a marzo. È la Circolare AdE 10/E del 2016 a chiarire il criterio: si guarda all'anno solare, non al periodo di esercizio.
"Ho aperto la P.IVA il 28 dicembre 2025 senza incassare nulla: cosa devo fare?"
Il quadro LM del modello Redditi 2026 va compilato comunque, anche a zero. Il 2025 conta già come primo dei cinque anni al 5%, ma dato che l'imposta 2025 è zero anche nel 2026 non ci saranno acconti: il primo esborso arriverà a giugno 2027, con il saldo 2026 e gli acconti 2027. Aprire a fine dicembre, in pratica, "consuma" un anno di aliquota agevolata.
"Se chiudo la P.IVA a luglio, l'acconto di novembre devo versarlo lo stesso?"
L'acconto di novembre si calcola sull'imposta dell'anno precedente: se a giugno hai già versato la prima rata, la seconda va versata regolarmente a novembre, anche se la P.IVA è chiusa. In dichiarazione finale (l'anno dopo) emerge che l'imposta effettivamente dovuta sui pochi mesi di attività è inferiore agli acconti versati: si genera un credito che si chiede a rimborso o si compensa con altre imposte personali (IRPEF, IMU su immobili, ecc.).
Riferimenti normativi citati
L. 190/2014, art. 1 commi 54-89 (regime forfettario), commi 64-65 (aliquota sostitutiva e requisiti start-up), allegato 4 (coefficienti di redditività); DPR 600/1973, art. 17 (modalità di versamento F24); L. 197/2022, art. 1 commi 54-55 (innalzamento limite a 85.000 euro e uscita immediata sopra 100.000); D.Lgs. 471/1997 e D.Lgs. 472/1997 (sanzioni e ravvedimento operoso); Risoluzione AdE 73/E del 2015 (istituzione codici tributo); Circolare AdE 10/E del 2016 e Circolare AdE 9/E del 2019 (chiarimenti applicativi).
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