Regime Forfettario e Lavoro Dipendente: Si Può Fare?

Sì, è possibile avere una partita IVA in regime forfettario tenendosi contemporaneamente il contratto da dipendente. È una situazione molto comune fra freelance "ibridi": il principale fa lo stipendio, l'attività autonoma porta i progetti collaterali. Le regole, però, sono tutt'altro che intuitive: la soglia dei 35.000 euro lordi sull'anno precedente, il divieto di fatturare prevalentemente al datore di lavoro, la novità 2025 sui contratti misti. Vediamo cosa funziona e dove si inciampa più spesso.

La regola base: il limite di reddito da dipendente

Il regime forfettario è compatibile con il lavoro dipendente, ma l'accesso (o la permanenza) è subordinato a una condizione precisa: i redditi da lavoro dipendente e assimilati percepiti nell'anno precedente non devono superare la soglia di legge.

La soglia è stata innalzata a 35.000 euro lordi annui dall'art. 1, comma 12, della Legge 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) ed è stata confermata per il 2026 dalla Legge di Bilancio 2026. La soglia "ordinaria" prevista dall'impianto originario della Legge 190/2014 (art. 1 c. 57 lett. d-ter) è di 30.000 euro: l'innalzamento è temporaneo e, salvo nuove proroghe, si tornerà ai 30.000 euro.

Per essere espliciti: se nel 2025 hai percepito redditi da lavoro dipendente (o pensione) per 33.000 euro lordi, nel 2026 puoi accedere al forfettario. Se ne hai percepiti 36.000 euro, no. La verifica è secca: si guarda al lordo dell'anno precedente, riportato al punto 1 della Certificazione Unica.

Cosa entra nel computo dei 35.000 euro

Concorrono al limite i redditi indicati agli articoli 49 e 50 del TUIR (DPR 917/1986):

  • Stipendio lordo da lavoro dipendente (tempo pieno o part-time).
  • Pensioni di ogni tipologia (vecchiaia, anzianità, reversibilità).
  • Collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.) e assimilati.
  • Assegni periodici, borse di studio assimilate al lavoro dipendente.
  • Premi di risultato anche quando tassati con imposta sostitutiva al 5%.
  • Indennità sostitutive del reddito da lavoro (NASpI, CIG, mobilità).

Non rientrano nel calcolo le somme soggette a tassazione separata (TFR, arretrati di lavoro dipendente di anni precedenti).

Lordo, sempre lordo. Il reddito da considerare è quello lordo CU, non il netto che ti arriva sul conto. Su una busta paga da 1.700 euro netti al mese il lordo annuo (13 mensilità) si aggira tra 28.000 e 32.000 euro, a seconda di detrazioni e bonus: ci sono casi in cui "sembri" sotto soglia e invece sei sopra. Apri la CU prima di aprire la partita IVA.

L'eccezione del rapporto cessato

La soglia dei 35.000 euro non si applica se il rapporto di lavoro dipendente è cessato nell'anno precedente. Lo ha confermato la Circolare AdE 10/E del 4 aprile 2016 e ribadito la Circolare 9/E del 10 aprile 2019. La condizione, tassativa: il rapporto deve essere cessato entro il 31 dicembre dell'anno precedente e nello stesso anno non devono essere stati percepiti redditi di pensione né redditi da un altro rapporto di lavoro dipendente.

Caso 1 · Dipendente che si dimette

Anna percepisce 40.000 euro lordi nel 2025 e si dimette il 15 dicembre 2025

Anna non percepisce pensione né altri redditi da dipendente nel 2025 dopo le dimissioni. Può aprire partita IVA forfettaria dal 1° gennaio 2026 nonostante il superamento della soglia, perché il rapporto è cessato nell'anno precedente.

Se invece, dopo le dimissioni del 15 dicembre, Anna avesse firmato un nuovo contratto a tempo determinato dal 20 dicembre 2025, l'eccezione non si applicherebbe. La cessazione deve essere "netta": nessun altro reddito da dipendente nello stesso anno.

NASpI in corso e P.IVA: due regimi distinti

Chi percepisce la NASpI può aprire P.IVA forfettaria comunicandolo all'INPS entro 30 giorni: la NASpI in quel momento si trasforma o si sospende, secondo le regole previdenziali. Dal punto di vista fiscale la NASpI rientra fra i redditi assimilati al lavoro dipendente (art. 50 TUIR) e concorre al computo dei 35.000 euro dell'anno precedente.

Pensionati con partita IVA forfettaria

Anche la pensione conta nella soglia: il pensionato può applicare il forfettario se nell'anno precedente la pensione lorda (sommata agli eventuali redditi da lavoro dipendente) non ha superato 35.000 euro. La pensione di reversibilità è reddito di pensione a tutti gli effetti e rientra nel conteggio; per trattamenti particolari, come le prestazioni di invalidità civile, conviene verificare il proprio caso.

  • Gestione Separata al 24%: chi è già pensionato versa il 24% sul reddito forfettario invece del 26,07%.
  • Artigiani e commercianti over 65: i titolari di pensione con più di 65 anni possono chiedere all'INPS la riduzione del 50% dei contributi (art. 59, comma 15, L. 449/1997). Non è automatica: va richiesta.
  • Nessun effetto sull'IRPEF della pensione: il reddito forfettario è tassato a parte con l'imposta sostitutiva, quindi non fa salire la pensione di scaglione.

Il divieto di fatturare al datore di lavoro

Anche restando sotto i 35.000 euro, esiste una seconda causa di esclusione che colpisce in modo specifico chi prova a trasformare il lavoro dipendente in collaborazione con P.IVA verso lo stesso committente. L'art. 1, comma 57, lett. d-bis) della Legge 190/2014 esclude dal forfettario chi esercita prevalentemente l'attività nei confronti di datori di lavoro con cui sono in corso rapporti dipendenti o lo erano nei due periodi d'imposta precedenti, o nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili.

"Prevalentemente" significa più del 50% del fatturato complessivo della partita IVA. Sotto il 50%, fatturare al proprio datore o ex datore non è di per sé causa di esclusione, ma diventa un campanello d'allarme in caso di verifica fiscale: l'Agenzia guarda all'effettività del rapporto, non solo alla percentuale.

Eccezione consolidata: chi avvia un'attività professionale dopo aver completato il praticantato obbligatorio (avvocati, commercialisti, geometri, consulenti del lavoro) può fatturare allo studio presso cui si è svolto il praticantato senza che scatti la prevalenza.

Novità 2025: i contratti misti

L'art. 17 della Legge 203/2024 (Collegato Lavoro), in vigore dal 12 gennaio 2025, ha introdotto una deroga importante per i cosiddetti contratti misti: a determinate condizioni, il lavoratore può essere contemporaneamente dipendente e autonomo dello stesso soggetto, mantenendo l'accesso al regime forfettario.

Le condizioni sono stringenti e cumulative.

  • Il contratto di lavoro autonomo deve essere certificato dagli organi competenti ex art. 76 D.Lgs. 276/2003.
  • Non deve esserci sovrapposizione tra il contratto dipendente e quello autonomo per oggetto, modalità e orario.
  • Il contratto dipendente deve essere part-time con un orario tra il 40% e il 50% del tempo pieno.
  • Il datore di lavoro deve avere più di 250 dipendenti (per professionisti iscritti ad albi).

In assenza di iscrizione ad albi, la deroga si applica solo nei casi previsti dai contratti di prossimità (art. 8 DL 138/2011). Si tratta di una norma di nicchia: nella pratica quotidiana i contratti misti restano un'eccezione e non un percorso ordinario.

Doppio reddito: come funziona la tassazione

Il punto più importante da capire è che, quando si ha contemporaneamente stipendio da dipendente e ricavi da partita IVA forfettaria, le due tassazioni restano completamente separate.

  • Lo stipendio è tassato IRPEF a scaglioni progressivi dal datore di lavoro in busta paga (trattenute mensili).
  • Il reddito forfettario è tassato con imposta sostitutiva del 5% (startup) o 15%, calcolata sul reddito determinato forfettariamente: ricavi × coefficiente di redditività − contributi dedotti.

I due redditi non si sommano ai fini IRPEF. È uno dei vantaggi più concreti del forfettario per i dipendenti: il ricavo aggiuntivo della P.IVA non spinge lo stipendio in uno scaglione IRPEF più alto. Un dipendente con 28.000 euro di stipendio resta nel primo scaglione IRPEF (23%) anche se con la partita IVA fattura altri 15.000 euro.

Concorre il reddito forfettario al "reddito di riferimento"? Sì, ma in modo specifico. Concorre al calcolo dell'ISEE, al computo del reddito complessivo per le detrazioni per familiari a carico, per il trattamento integrativo (ex bonus Renzi) e per altre agevolazioni basate sul reddito. Non concorre alla determinazione dell'IRPEF dovuta sullo stipendio.

Contributi INPS: si pagano due volte?

La risposta dipende dalla gestione previdenziale dell'attività autonoma.

Gestione Separata INPS

Chi è già dipendente (e quindi ha una copertura previdenziale obbligatoria del primo lavoro) e apre P.IVA come professionista senza cassa versa alla Gestione Separata INPS con aliquota ridotta al 24% sul reddito forfettario, anziché il 26,07% previsto per chi non ha altra copertura. I contributi si sommano a quelli già trattenuti sulla busta paga: non c'è compensazione.

L'aliquota ridotta si applica automaticamente all'iscrizione: in fase di iscrizione sul sito INPS si dichiara la copertura previdenziale già in essere. Anno per anno l'INPS verifica che la condizione persista; se a un certo punto cessa il rapporto dipendente, l'aliquota scatta al 26,07% (avendo cura di comunicare la variazione).

Gestione Artigiani-Commercianti

Chi apre un'attività artigianale o commerciale come seconda attività (es. un dipendente impiegato che apre una piccola bottega in P.IVA) si iscrive alla Gestione Artigiani o Commercianti, con minimali, massimali e aliquote specifiche. Anche in questo caso i contributi sono aggiuntivi rispetto a quelli da dipendente. Esiste la possibilità di chiedere la riduzione del 35% se il reddito imponibile previdenziale e basso (riduzione contributiva ex art. 1 c. 77 L. 190/2014).

Casse professionali

Chi è iscritto a una cassa professionale (Inarcassa, Cassa Forense, ENPACL, CNPADC, ENPAPI, ecc.) versa secondo le regole della propria cassa. Molte casse prevedono un contributo minimo annuale anche per chi esercita la professione come attività secondaria.

Gli altri redditi: affitti, investimenti, partecipazioni

La soglia dei 35.000 euro riguarda solo lavoro dipendente e pensione. Gli altri redditi seguono le proprie regole, non si sommano ai ricavi della partita IVA e non contano per il limite di 85.000 euro; attenzione invece alle partecipazioni in società, che possono escludere dal regime.

Altro redditoEffetto sul forfettario
Stipendio, pensione (anche di reversibilità), collaborazioni coordinate e continuativeCompatibile se nell'anno precedente il totale non supera 35.000 euro lordi
Affitti, anche con cedolare secca, e locazioni brevi non imprenditorialiCompatibile, nessun limite (vedi la guida sulle locazioni brevi)
Dividendi, interessi, plusvalenze finanziarieCompatibile, nessun limite
Quota in società di persone, associazione professionale o impresa familiareEsclusione dal regime
Controllo di una S.r.l. che svolge un'attività riconducibile alla tuaEsclusione dal regime
Quota di minoranza in una S.r.l., o S.r.l. con attività diversaCompatibile

Le regole sulle partecipazioni, con i casi limite, sono nella guida alle cause ostative.

L'impatto sulle detrazioni fiscali

Un aspetto trascurato ma importante: il reddito forfettario, pur tassato separatamente, rileva al fine del "reddito complessivo" per la determinazione di:

  • Detrazioni per coniuge a carico: il coniuge è a carico solo se il suo reddito complessivo non supera 2.840,51 euro, e il reddito forfettario entra nel conteggio. Se è il coniuge ad aprire la partita IVA, può smettere di essere a tuo carico.
  • Detrazioni per figli a carico nei limiti di reddito previsti.
  • Trattamento integrativo (bonus 100 euro mensili): spetta solo sotto determinate soglie di reddito complessivo, nel quale rientra anche il reddito forfettario.
  • Bonus mobili, ristrutturazioni, ecobonus: in alcuni casi le detrazioni IRPEF si applicano solo sull'IRPEF lorda. Se il reddito da P.IVA è tassato con sostitutiva, le detrazioni si perdono per la quota che non trova capienza nell'IRPEF dello stipendio.

Per un dipendente con stipendio vicino alle soglie delle detrazioni, l'aggiunta di un reddito forfettario significativo può comportare una perdita netta di detrazioni superiore al beneficio della flat tax. Sempre opportuno simulare prima di aprire.

Riepilogo: quando si può e quando no

Situazione Forfettario possibile?
Dipendente con reddito ≤ 35.000 euro (soglia 2025-2026) Sì
Dipendente con reddito > 35.000 euro, rapporto in corso No
Ex dipendente (cessato entro 31/12 anno precedente) Sì, anche se reddito > 35.000 euro
Dipendente che fattura > 50% al proprio datore o ex datore No (salvo contratti misti 2025)
Pensionato con pensione ≤ 35.000 euro Sì
Pensionato con pensione > 35.000 euro No
Lavoratore in NASpI con P.IVA Sì se reddito assimilato anno precedente ≤ 35.000 euro
Dipendente pubblico Sì, con autorizzazione dell'amministrazione (art. 53 D.Lgs. 165/2001)

Dipendente pubblico: il caso speciale

Un dipendente pubblico non può svolgere attività extraistituzionali senza preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001. La richiesta va presentata al proprio ufficio risorse umane, che la valuta in base ai criteri previsti dal regolamento interno. Alcuni casi tipici autorizzabili: attività saltuarie, attività di docenza presso enti formativi, perizie, redazione di articoli.

Il dipendente pubblico in part-time fino al 50% può svolgere attività libero-professionali in genere senza autorizzazione, con un regime di più ampia compatibilità. Resta sempre il divieto di fatturare prevalentemente alla propria amministrazione di appartenenza.

Esempio numerico completo

Caso 2 · Doppio reddito

Marco, impiegato + consulente IT freelance, simulazione 2026

Marco lavora come impiegato part-time, stipendio lordo 2025: 24.000 euro (CU). Nel 2026 apre P.IVA forfettaria come consulente IT (codice ATECO 62.20.10, coefficiente 67%). Fatturato previsto 2026: 22.000 euro.

  • Verifica della soglia: 24.000 < 35.000 ⇒ accesso al forfettario consentito.
  • Stipendio lordo 2026: 24.500 euro, gestito IRPEF dal datore in busta paga.
  • P.IVA: ricavi 22.000 euro × 67% coefficiente = 14.740 euro imponibile forfettario.
  • Gestione Separata INPS aliquota ridotta 24% (già coperto): 14.740 × 24% = 3.538 euro.
  • Reddito netto contributi: 14.740 − 3.538 = 11.202 euro.
  • Imposta sostitutiva 15%: 11.202 × 15% = 1.680 euro.
  • Costo totale P.IVA: 3.538 + 1.680 = 5.218 euro (24% del fatturato).

In regime ordinario, invece, il reddito della partita IVA si sommerebbe allo stipendio ai fini IRPEF e finirebbe in buona parte nello scaglione del 33%, con in più le addizionali: con numeri come questi il forfettario fa risparmiare alcune migliaia di euro l'anno.

Errori comuni che vediamo

  1. Apertura P.IVA il 28 dicembre dell'anno in cui si supera la soglia. Pensano di "contare" la soglia su quel singolo mese: in realtà conta il reddito complessivo dell'anno precedente. Aprire a dicembre non aiuta.
  2. Mancata verifica dei due anni precedenti per la clausola anti-abuso. Fatturare a chi è stato datore di lavoro nei due anni passati è già un rischio anche se il rapporto è cessato.
  3. Aliquota Gestione Separata sbagliata. Il forfettario che è già dipendente dovrebbe versare al 24%, non al 26,07%. Capita di trovare iscrizioni con aliquota piena e di dover rettificare.
  4. Doppio versamento sulla previdenza. Alcuni pensano di poter compensare i contributi della Gestione Separata con quelli già trattenuti in busta paga: non è possibile. Sono due gestioni separate.
  5. Perdita di detrazioni non anticipata. Dipendente con figli a carico che entra in forfettario senza simulare l'impatto delle detrazioni: a volte il vantaggio della flat tax 15% è quasi annullato dalla perdita dei bonus.

Domande frequenti

Devo comunicare al datore di lavoro che ho aperto P.IVA?

Dipende dal contratto individuale e dal CCNL. Il lavoratore privato non è obbligato a comunicarlo per legge, ma molti contratti collettivi e individuali prevedono clausole di esclusiva o di non concorrenza che richiedono comunicazione preventiva o autorizzazione. Per il dipendente pubblico la comunicazione è sempre obbligatoria (art. 53 D.Lgs. 165/2001). Controlla il tuo contratto: una violazione delle clausole di non concorrenza può portare a licenziamento per giusta causa.

Posso fatturare ai colleghi del mio ufficio?

Sì, perché non sono il tuo datore di lavoro. Attenzione però: se il tuo datore venisse a sapere che durante l'orario di lavoro vendi servizi ai colleghi, potresti incorrere in problemi disciplinari del tutto indipendenti dalla materia fiscale.

Ho un contratto a tempo determinato che scade il 30 giugno. Posso aprire forfettario il 1 luglio?

Sì, se la soglia dei 35.000 euro è rispettata sulla CU dell'anno precedente. Anzi, in questo caso è una situazione ideale: per metà anno hai stipendio + P.IVA, per la seconda metà solo P.IVA. Verifica la quota dei contributi alla Gestione Separata: con cessazione del rapporto dipendente, l'aliquota passa dal 24% al 26,07% sul reddito imponibile maturato dopo la cessazione (in pratica, in sede di dichiarazione l'INPS applica una media ponderata).

Mio padre è dipendente pubblico in pensione. Aliquota IRPEF del forfettario?

Il forfettario applica imposta sostitutiva, non IRPEF. Quindi l'aliquota è 15% (o 5% se startup), indipendentemente dalle aliquote IRPEF della pensione. La pensione resta tassata IRPEF dal sostituto d'imposta (INPS) come prima dell'apertura della P.IVA.

Riferimenti normativi

  • L. 190/2014, art. 1, comma 57, lett. d-bis) e d-ter) — cause di esclusione.
  • L. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025), art. 1 comma 12 — innalzamento della soglia a 35.000 euro, confermato per il 2026 dalla Legge di Bilancio 2026.
  • L. 449/1997, art. 59, comma 15 — riduzione dei contributi per artigiani e commercianti pensionati con più di 65 anni.
  • L. 203/2024 (Collegato Lavoro), art. 17 — contratti misti.
  • Agenzia delle Entrate — Circolari 10/E/2016, 9/E/2019, Interpello 102/2020.
  • INPS — Circolari annuali su aliquote Gestione Separata.