Regime Forfettario per Professionisti Sanitari: Medici, Fisioterapisti, Psicologi
Il regime forfettario funziona per quasi tutte le professioni sanitarie, ma porta con sé alcune specificità che è bene conoscere prima di firmare in commercialista: cassa di categoria (non INPS), esenzione IVA strutturale ex art. 10 DPR 633/1972 n. 18, Sistema Tessera Sanitaria, marca da bollo in fattura, e la posizione particolare dei medici già dipendenti del SSN. Mettiamo in fila tutto quello che la nostra redazione si è sentita chiedere più volte negli ultimi anni da medici, fisioterapisti, psicologi e infermieri liberi professionisti.
Quali professioni sanitarie possono accedere al forfettario
Il regime forfettario è aperto a tutti i professionisti sanitari che rispettano i requisiti generali (ricavi sotto 85.000 €, assenza di cause di esclusione, nessuna partecipazione in società controllate). Sono compatibili:
- Medici (medici di base, specialisti, odontoiatri, chirurghi);
- Psicologi e psicoterapeuti;
- Fisioterapisti, osteopati, chinesiologi;
- Infermieri liberi professionisti e ostetriche;
- Logopedisti, terapisti occupazionali, podologi, dietisti, biologi nutrizionisti;
- Veterinari, farmacisti (se in attività libero-professionale), tecnici sanitari (radiologia, laboratorio).
Non c'è un'esclusione di categoria per il sanitario, ma va ricordato che chi supera i 35.000 € di reddito da lavoro dipendente (es. un medico ospedaliero che apre partita IVA per attività libero-professionale) non può accedere al forfettario, così come chi ha rapporti di lavoro prevalenti con un solo committente che è anche datore attuale o ex-datore. Di questo parliamo in dettaglio in regime forfettario e lavoro dipendente.
Casse previdenziali dedicate: non INPS
La quasi totalità dei professionisti sanitari non versa contributi alla Gestione Separata INPS, ma a una cassa previdenziale di categoria. Questo cambia molte cose rispetto al forfettario standard: aliquote, minimali, deducibilità e modalità di versamento sono specifiche della singola cassa.
| Professione | Cassa | Contributi 2025 (indicativi) |
|---|---|---|
| Medici, odontoiatri | ENPAM | Quota A fissa (~2.000 €) + Quota B 19,5% sul reddito professionale |
| Psicologi | ENPAP | 10% (soggettivo obbligatorio) + 2% integrativo addebitato in fattura |
| Infermieri, ostetriche, tecnici sanitari | ENPAPI | 16% (soggettivo) + 4% integrativo addebitato al committente |
| Veterinari | ENPAV | Quota fissa + percentuale sul reddito |
| Farmacisti (libero-professionali) | ENPAF | Quote fisse per fasce di reddito |
| Biologi nutrizionisti | ENPAB | 15% soggettivo + 4% integrativo |
Fisioterapisti, osteopati, logopedisti e altre professioni sanitarie più recenti non hanno una cassa dedicata: versano alla Gestione Separata INPS (26,07% nel 2025), con le regole che abbiamo descritto in forfettario e Gestione Separata INPS.
Per tutti, la buona notizia è che i contributi versati sono deducibili dal reddito imponibile forfettario, anche se non sono "costi" in senso stretto. Questo riduce l'imposta sostitutiva al 5% o al 15%.
Coefficiente di redditività: 78% per tutti i sanitari
Tutte le professioni sanitarie rientrano nella categoria "attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, finanziarie e di istruzione", con coefficiente di redditività del 78%. Significa che su 40.000 € di incassi, il reddito imponibile è 31.200 € (40.000 × 0,78). Da questo si scalano contributi versati e si applica aliquota sostitutiva.
Il 22% di "spese forfettarie" è pensato per attività a basso consumo di materiali (consulenza). Non sempre rispecchia la realtà di chi, ad esempio, gestisce uno studio dentistico con forti costi di materiali e attrezzature: in quei casi può valere la pena confrontare con il regime ordinario, come discutiamo in regime forfettario o ordinario.
Per un calcolo rapido del tuo caso specifico con i vari coefficienti, la guida completa è coefficienti di redditività 2025.
Fatturazione al paziente privato
Quando il sanitario fattura direttamente a un paziente (privato, consumatore finale), la fattura presenta alcune specificità:
- Esenzione IVA art. 10 DPR 633/72: le prestazioni sanitarie rese ai pazienti sono esenti da IVA in virtù della normativa di settore, indipendentemente dal regime fiscale del professionista. Nella fattura elettronica si indica il codice natura N4 (operazioni esenti).
- Codice natura N2.2 (forfettario): quando la prestazione non rientra nell'esenzione art. 10 (es. prestazione estetica non terapeutica), si applica N2.2 per il forfettario.
- Marca da bollo da 2 € se l'importo della fattura è superiore a 77,47 € (non si somma l'IVA perché esente). La marca non si incolla fisicamente: si riporta nel campo DatiBollo del file XML e si versa trimestralmente via F24.
- Dicitura: insieme alla dicitura forfettario, si riporta il riferimento all'esenzione IVA (es. "Esente IVA art. 10 DPR 633/72"), e se applicabile la dicitura dell'eccezione alla fatturazione elettronica per dati sanitari.
Eccezione: fatture sanitarie ai pazienti privati
Qui c'è una regola specifica che tocca solo il settore sanitario. Per tutelare la privacy dei dati sanitari, i professionisti sanitari non devono (e non possono) emettere fattura elettronica via SdI per prestazioni rese a pazienti privati, quando i dati relativi alla prestazione sono trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria. Il divieto è stato prorogato anno per anno e al momento resta vigente anche per il 2026. In pratica:
- Per il paziente privato si emette fattura cartacea (o PDF consegnato) con tutte le diciture previste;
- I dati della fattura vengono trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria entro le scadenze fissate (attualmente entro il mese successivo o con cadenza semestrale);
- La fattura NON va inviata al SdI, proprio per evitare il transito di dati sanitari in un canale non dedicato.
Per le fatture verso aziende sanitarie, assicurazioni, altre strutture B2B rimane invece l'obbligo di fatturazione elettronica via SdI.
Attenzione ai dati sanitari: anche la descrizione della prestazione in fattura deve evitare elementi identificativi della patologia, se non strettamente necessari. "Visita specialistica" va bene; "visita per XY" può essere problematico.
Fatturazione al SSN e alle strutture convenzionate
Se lavori come medico di medicina generale convenzionato, pediatra di libera scelta, specialista ambulatoriale o in strutture convenzionate con l'ASL, le prestazioni rese all'ASL seguono un regime specifico:
- Molti medici convenzionati (MMG, PLS) ricevono il compenso tramite cedolino mensile dell'ASL con trattenute di contributi e imposte alla fonte. In questo caso non si emette fattura: è un reddito assimilato a lavoro dipendente che non si cumula con l'attività libero-professionale in partita IVA.
- Per attività specialistica ambulatoriale a contratto, si emette fattura elettronica al SSN con codice destinatario dedicato (reperibile sul sito IPA - Indice delle Pubbliche Amministrazioni) e con natura N4 (esente art. 10) più dicitura forfettario.
- Per prestazioni rese a strutture private convenzionate con SSN (es. centri di fisioterapia, laboratori analisi), la fattura è B2B, elettronica via SdI, esente art. 10 più N2.2 forfettario.
Il confine tra reddito da convenzione e reddito libero-professionale è importante ai fini della soglia di 35.000 € che preclude l'accesso al forfettario: il reddito da convenzione MMG è reddito dipendente/assimilato, il libero-professionale è autonomo.
Sistema Tessera Sanitaria e 730 precompilato
Quasi tutti i professionisti sanitari hanno l'obbligo di trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria (STS) i dati delle spese sanitarie pagate dai pazienti, ai fini della dichiarazione 730 precompilata. Questo vale anche per il forfettario ed è indipendente dagli obblighi fiscali generali.
Le scadenze di invio variano ma attualmente sono:
- Invio mensile, entro la fine del mese successivo a quello della fattura (questa è la cadenza a regime dal 2024);
- Possibilità di opposizione da parte del paziente, che va registrata e rispettata.
Sul portale STS si accede con SPID/CNS. I software di fatturazione per sanitari tipicamente si integrano con STS trasmettendo i dati automaticamente. La mancata trasmissione espone a sanzione di 100 € per ogni comunicazione omessa, tetto massimo di 50.000 € annui.
Intramoenia e compatibilità con il forfettario
I medici dipendenti pubblici (SSN o università) possono svolgere libera professione intramoenia all'interno della struttura, o intramoenia allargata in studi esterni autorizzati. In entrambi i casi, i compensi transitano dall'azienda sanitaria come reddito assimilato a lavoro dipendente: non serve partita IVA, non si applica il forfettario.
Diverso il caso dell'extramoenia, ormai molto limitata e quasi sempre incompatibile con il ruolo di dipendente pubblico a tempo pieno. Per il medico dipendente privato (cliniche, case di cura) la questione dipende dal CCNL e dalle clausole contrattuali: dove ammessa, l'attività libero-professionale esterna può rientrare nel forfettario solo se il reddito da lavoro dipendente resta sotto 35.000 €.
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Aprire partita IVA come professionista sanitario
La procedura è quella standard descritta in come aprire partita IVA nel forfettario, con due passaggi aggiuntivi:
- Iscrizione all'Ordine professionale (Ordine dei Medici, dei Psicologi, Federazione Nazionale Ordini delle Professioni Sanitarie, ecc.): è prerequisito per l'esercizio.
- Iscrizione alla cassa previdenziale: automatica con l'iscrizione all'Ordine per alcune casse (ENPAM, ENPAP), da richiedere separatamente per altre.
Se sei un sanitario che sta valutando un passaggio da dipendenza a libera professione o un'attività in parallelo, confronta le opzioni leggendo la guida generale per professionisti.
Caso pratico: psicologa con P.IVA forfettaria a 28.000 € di ricavi
Per dare concretezza ai numeri, prendiamo il caso reale di Sara (nome di fantasia), psicologa iscritta all'Ordine da quattro anni e in regime forfettario dal 2024. Studio privato in centro, qualche convenzione con due poliambulatori. Nel 2025 ha incassato 28.000 € di onorari da pazienti privati, esenti IVA ex art. 10 c. 1 n. 18 del DPR 633/1972.
- Coefficiente di redditività al 78%: imponibile lordo 21.840 €;
- Contributi ENPAP versati nel 2025: 10% soggettivo obbligatorio sul reddito professionale (circa 2.184 €) più contributo integrativo del 2% addebitato in fattura ai pazienti, che non entra nel coefficiente perché non è un ricavo proprio (si veda la circolare ENPAP per la determinazione del reddito ai fini soggettivi);
- Reddito netto da assoggettare a imposta sostitutiva: 21.840 − 2.184 = 19.656 €;
- Imposta sostitutiva al 5% (Sara è nei primi cinque anni di attività): 982,80 €;
- Marca da bollo da 2,00 € su ogni fattura superiore a 77,47 €: indicata nel campo DatiBollo del file XML, versata trimestralmente in F24 tramite il portale dell'Agenzia delle Entrate;
- Sistema Tessera Sanitaria: invio mensile dei dati delle prestazioni pagate dai pazienti, tramite portale STS o software gestionale collegato.
Totale prelievo fiscale e previdenziale: 3.166,80 €. Su 28.000 € incassati, Sara conserva oltre 24.800 € netti, prima delle spese di studio (a suo carico al 100%, indeducibili). Un risultato molto difficile da replicare in regime ordinario per un onorario di pari importo, considerando IRPEF a scaglioni e addizionali.
Nota redazionale. Il dato ENPAP del 10% soggettivo è quello a regime per gli iscritti dal 2018 in avanti; le aliquote agevolate per i primi anni di iscrizione (e il minimale) cambiano di anno in anno. Verifica sempre sul portale enpap.it la situazione personale prima di calcolare l'acconto.
Caso pratico: medico convenzionato MMG con attività libero-professionale
Antonio è medico di medicina generale convenzionato con l'ASL. Percepisce un cedolino mensile dell'azienda sanitaria che rientra fra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente: nel 2025 ha portato a casa 36.000 € lordi da convenzione. In parallelo svolge consulenze specialistiche occasionali presso un poliambulatorio privato, fatturate in regime forfettario, per 18.000 € annui.
Qui scatta il limite dei 35.000 € di reddito da lavoro dipendente o assimilato previsto dalla Legge 190/2014, art. 1 comma 57, lettera d-ter): chi nell'anno precedente ha incassato più di 35.000 € da lavoro dipendente perde il diritto al forfettario dall'anno successivo. Antonio, di fatto, non avrebbe potuto restare in forfettario nel 2025 perché nel 2024 era già oltre soglia con la convenzione SSN. La verifica va fatta ogni 1° gennaio sull'anno appena chiuso. Quando la situazione si presenta in corso d'anno, il commercialista valuta se chiudere la P.IVA o passare al regime ordinario per il libero-professionale parallelo.
Le casse previdenziali sanitarie a confronto
Per i sanitari il pezzo più costoso (e meno raccontato) della partita IVA è quasi sempre il contributo alla cassa di categoria. Riportiamo, a uso di confronto rapido, gli ordini di grandezza vigenti per il 2025, rimandando ai siti delle singole casse per il dato puntuale del 2026.
| Cassa | Soggettivo | Integrativo (in fattura) | Minimale 2025 (indicativo) | Sito ufficiale |
|---|---|---|---|---|
| ENPAM (medici, odontoiatri) | 19,5% (Quota B) | — | Quota A fissa ~2.000 € | enpam.it |
| ENPAP (psicologi) | 10% | 2% | ~780 € | enpap.it |
| ENPAPI (infermieri, ostetriche) | 16% | 4% | Quote ridotte primi anni | enpapi.it |
| ENPAV (veterinari) | Variabile per fascia | 2% | ~2.500 € | enpav.it |
| ENPAB (biologi nutrizionisti) | 15% | 4% | ~720 € | enpab.it |
| Gestione Separata INPS (fisioterapisti, osteopati, logopedisti) | 26,07% | 4% (rivalsa facoltativa) | Nessun minimale | inps.it |
La logica è la stessa per tutte: il contributo soggettivo è dovuto dal professionista ed è deducibile dal reddito imponibile forfettario (art. 1 c. 64 Legge 190/2014); il contributo integrativo viene addebitato al cliente in fattura e non concorre al ricavo. È una distinzione che vale la pena fissare, perché in fase di compilazione del modello Redditi PF (quadro LM) un errore qui produce sempre versamenti sbagliati.
Domande frequenti dei lettori
Devo fatturare il contributo integrativo ai pazienti privati?
Sì: il contributo integrativo (2% ENPAP, 4% ENPAPI, ecc.) si addebita al cliente in fattura come voce separata, perché istituzionalmente dovuto. È esente IVA al pari della prestazione principale ed è esposto in fattura con la stessa natura N4. Per i clienti privati il bollo si calcola sull'imponibile complessivo (compenso + integrativo) ed è dovuto se l'importo supera 77,47 € (art. 13 della Tariffa allegata al DPR 642/1972).
Sono un fisioterapista e voglio passare dalla Gestione Separata a una cassa: si può?
I fisioterapisti hanno chiesto da anni l'istituzione di una cassa di categoria. A oggi non esiste e l'iscrizione resta alla Gestione Separata INPS. La Federazione Nazionale Ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione (FNO TSRM PSTRP) pubblica periodicamente aggiornamenti sul tema.
Le visite estetiche sono esenti IVA?
No. L'esenzione dell'art. 10 c. 1 n. 18 DPR 633/1972 vale solo per le prestazioni con finalità terapeutica, di diagnosi, cura o riabilitazione. Le prestazioni estetiche non terapeutiche (filler, botox a scopo cosmetico, trattamenti puramente estetici) sono imponibili IVA al 22% anche se rese da medici. Nel forfettario, comunque, si applica il codice natura N2.2 e l'IVA non si addebita: ma il punto è importante perché il regime ordinario terrebbe le due attività distinte. Per dettagli, la Risoluzione AdE n. 4/E del 2017 e la prassi successiva.
Come gestisco il rimborso spese al paziente?
I rimborsi documentati anticipati in nome e per conto del paziente (es. ticket pagato da te per fargli una risonanza) non concorrono al ricavo se esposti separatamente in fattura, con causale chiara e copia della spesa originaria. Sono fuori dal limite degli 85.000 € e fuori dal coefficiente. È una regola tecnica ma spesso ignorata.
Errori comuni dei sanitari in forfettario
- Applicare IVA 22% su prestazioni sanitarie terapeutiche: sono esenti ex art. 10 c. 1 n. 18 DPR 633/1972.
- Inviare fattura al SdI per prestazione al paziente privato i cui dati transitano al STS: il divieto è stato prorogato di anno in anno, da ultimo per il 2025 dal DL "Milleproroghe" (DL 215/2023) e dovrebbe restare in vigore anche per il 2026. La fattura va trasmessa SOLO al Sistema Tessera Sanitaria.
- Omettere la marca da bollo sulle fatture sopra 77,47 €: la sanzione è dal 100% al 500% dell'imposta evasa (art. 25 DPR 642/1972).
- Considerare i contributi ENPAM/ENPAP come "costi" dentro la quota forfettaria del 22%: sono deducibili separatamente nel quadro LM, non rientrano nel coefficiente.
- Superare 35.000 € da dipendente + libera professione senza accorgersene: il forfettario decade dall'anno successivo (art. 1 c. 57 lett. d-ter Legge 190/2014).
- Confondere convenzione MMG e libera professione: il cedolino ASL è reddito assimilato a lavoro dipendente, non concorre ai 85.000 € ma rientra nei 35.000 € di limite per l'accesso al regime.
- Indicare in descrizione della fattura dati riconducibili alla patologia: viola il principio di minimizzazione (art. 5 GDPR) e i provvedimenti del Garante Privacy in materia.